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Coronavirus - Bollettini Protezione civile, inammissibile l'istanza del Codacons sulle informazioni aggiuntive

di Guido Befani

È inammissibile l’stanza cautelare del Codacons volta a ottenere, da parte della Protezione civile, l’indicazione nei bollettini quotidiani dell’emergenza Covid-19, una serie di dettagliate informazioni aggiuntive concernenti in particolare i numeri dei deceduti a casa e negli ospedali, le concrete disponibilità di posti in terapia intensiva sul territorio nazionale, e le possibilità di trasferimento attraverso la C.R.O.S.S.. È quanto afferma la Sezione III del Consiglio di Stato con la decisione dell’8 aprile 2020, n. 1841.

L’approfondimento
Il Consiglio di Stato è intervenuto affermando l’inammissibilità della richiesta del Codacons di integrazione dei dati forniti dalla Protezione civile sull’emergenza Covid-19.

La decisione     
Nel dichiarare inammissibile l’appello cautelare, il Collegio ha avuto modo di rilevare la legittimità del diniego opposto alla richiesta del Codacons di indicare, nei due bollettini quotidiani del 25 e 26 marzo 2020 della Protezione Civile, una serie di dettagliate informazioni aggiuntive rispetto a quelle ivi riportate, e concernenti in particolare i numeri dei deceduti a casa e negli ospedali, le concrete disponibilità di posti in terapia intensiva sul territorio nazionale, e le possibilità di trasferimento attraverso la C.R.O.S.S.
Per il Collegio, infatti, non vi è stato nel caso di specie neanche un formale diniego di pubblicazione di tali ulteriori dati pretesi, né un atto provvedimentale, comunque individuato, giacché la raccolta di dati regionali per la informazione ai cittadini non esprime, né potrebbe farlo, alcun potere autoritativo di matrice pubblicistica.
Inoltre, i dati di cui si chiede la pubblicazione non sono di certo irreversibilmente perduti ai fini dell’azione di accertamento che con lo strumento appropriato l’appellante potrà formulare; non potrebbe - del resto - piegarsi uno strumento del processo amministrativo - cioè l’azione annullatoria - ad una finalità certamente meritevole ma estranea a detto strumento, cioè quella di disporre in tempo reale di un quadro informativo più completo rispetto a quello quotidianamente offerto dai comunicati stampa della Protezione Civile, laddove l’oggetto iniziale delle richieste di annullamento effettuate dal Codacons si è poi esteso ai provvedimenti emanati, in due giorni consecutivi, dal Dipartimento della Protezione Civile sul proprio sito internet nominato "COVID-19 Italia - Monitoraggio della situazione" e nel quale venivano comunicati i dati inerenti il monitoraggio della situazione COVID-19, regione per regione.
Per il Collegio, pertanto, proprio la Protezione civile, auspicabilmente, avrà certamente modo di considerare, con ogni mezzo possibile compatibile con modalità e tempi dell’emergenza, anche tali auspicati elementi conoscitivi, al fine di valutarli per ciò che è il reale, primario interesse generale odierno: il contrasto e la riduzione del contagio e l’adozione delle terapie necessarie.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva l’infondatezza dell’appello cautelate avverso il decreto presidenziale n. 2299/2020 del Tar Lazio.

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