Fisco e contabilità

Tari, Arera affida l'individuazione del gestore all'Autorità territorialmente competente

di Giuseppe Debenedetto

Le operazioni di pulizia delle caditoie, consistenti nell'apertura delle griglie con eliminazione delle foglie e altri rifiuti, possono rientrare nel perimetro del servizio di gestione dei rifiuti, se già comprese nel medesimo servizio negli anni precedenti. L'attività di diserbo stradale non può invece rientrare nello spazzamento e lavaggio strade ma nella gestione del verde pubblico e quindi tra le attività estranee al ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Sono alcune delle risposte fornite dall'Arera, con le nuove Faq riguardanti alcune tematiche sulle quali permangono tuttora dubbi applicativi, tra cui l'individuazione del gestore e il ruolo dell'ente territorialmente competente, il perimetro del servizio, i costi e ricavi riconosciuti, i costi d'uso del capitale, eccetera.

Tra l'altro entro il 30 giugno l'Arera dovrà approvare un nuovo metodo tariffario della Tari (Mtr) che tenga conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della consultazione avviata dal documento n. 189 del 26 maggio. Ma i tempi non sono sufficienti per consentire ai Comuni di approvare il nuovo piano economico finanziario (Pef) entro il 31 luglio. Infatti molti sindaci stanno optando per la conferma delle stesse tariffe Tari del 2019, come previsto dall'articolo 107 del Dl 18/2020. É' rimasta peraltro irrisolta la questione relativa alla copertura finanziaria delle agevolazioni Tari previste dalla delibera Arera n. 158/2020, sulla quale è intervenuta l'Ifel con una nota del 31 maggio 2020 che fornisce ai Comuni una linea di comportamento semplificata. Insomma il quadro complessivo sulla Tari non è ancora definito.

L'Arera cerca comunque di chiarire alcuni dubbi sul Mtr con le Faq, in particolare sull'individuazione del gestore del servizio, che è il soggetto tenuto a predisporre il piano economico finanziario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) ciascun operatore è individualmente responsabile della predisposizione e trasmissione del Pef. In ogni caso è consentito alla mandataria (cioè al soggetto capofila del raggruppamento) di assolvere agli obblighi di trasmissione per conto delle mandanti.

L'individuazione del soggetto gestore è comunque demandata all'Autorità territorialmente competente (Etc), che dovrà verificare se i soggetti sono effettivamente responsabili della gestione o meri prestatori d'opera, in quest'ultimo caso esclusi dagli obblighi di predisposizione e trasmissione del Pef. In sostanza i Comuni dovrebbero chiedere all'Etc di identificare i soggetti gestori del servizio, in particolare se il servizio è prestato da più ditte.

Tuttavia la situazione degli Etc sul territorio nazionale non è uniforme: ci sono Regioni dove l'Etc è unico (ad esempio l'Atersir in Emilia-Romagna, l'Ager in Puglia) e regioni dove gli Etc sono diversi e non necessariamente coincidono con il territorio delle province (ci sono Etc sub-provinciali ed Etc sovra-provinciali). Anche le denominazioni sono diverse: ad esempio nelle Marche ci sono le Ata provinciali, in Campania e in Calabria ci sono gli Ato, in Sicilia ci sono le Srr società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Ma ci sono anche regioni dove gli Etc non esistono (ad esempio, in Lombardia e in Sardegna) per cui il ruolo degli Etc è assunto direttamente dai Comuni. In questo caso non è dato comprendere chi deve individuare il soggetto gestore, se lo stesso Comune oppure l'Autorità nazionale.

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