I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di enti locali

di Camelo Battaglia e Domenico D’Agostino

Incentivi per attività tecnica – Project financing – Contratto di appalto e contratto di concessione – Analogia – Non applicazione

La materia dell'incentivazione tecnica trova, attualmente, la sua compiuta disciplina nell'art. 113, Dlgs 50/2016 e non si applica nella fattispecie del project financing. Per ritenere applicabile anche ai contratti di concessione gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell'art. 113, Dlgs 50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai quali espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nn. 311 e 429/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 20/2020

 Riferimenti normativi
Dlgs 50/2016, art. 113

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione del 10/09/2020, n. 110/2020/PAR

Spesa in materia di personale – Razionalizzazione e programmazione delle risorse – Unione di comuni – Applicazione
La disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (come modificato dal comma 853, art. 1, legge del 27 dicembre 2019, n. 160) e al Dpcm interministeriale 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", è applicabile anche alle Unioni, fermo restando l'obiettivo  dei comuni rispetto alla realizzazione di risparmi di spesa in materia di personale attraverso la razionalizzazione e la rigorosa programmazione delle risorse.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, n. 32/2020/PAR 

Riferimenti normativi
Dl 34/2019

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione del 10/09/2020, n. 109/2020/PAR

Illegittimità costituzionale art. 2, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Accantonamenti – Metodo di calcolo
Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, Dl 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come interpretato autenticamente dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinano il conseguente obbligo dell'Amministrazione di procedere con le ordinarie modalità di sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute dalla CC.DD.PP. e di ricostituzione del Fcde interamente con risorse autonome. Il contenzioso legale, in considerazione della entità del fondo accantonato, può costituire un fattore significativo di potenziale squilibrio e quindi, parallelamente ad un crescente controllo sulle cause pendenti, pare necessario incrementare i relativi accantonamenti.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte costituzionale n. 4/2020

Riferimenti normativi
Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 814

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione del 18/08/2020, n. 109/2020/PRSP

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Metodo di calcolo - Risultato positivo di amministrazione – Inutilizzabilità
Al fine di evidenziare l'importanza di un accantonamento congruo del Fcde si osserva, infatti, che lo stesso ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a Fcde inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi. Si fa presente, altresì, che in base al principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 "…fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione…".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 208/2017/PRSP
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2017/PRSE

Riferimenti normativi
Dlgs 118/2011

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione del 20.08.2020, n. 108/2020/PRSE

Utilizzazione graduatorie concorsi altri enti – Previo accordo – Necessità
Il tessuto normativo vigente spinge questa Sezione ad esprimersi in senso favorevole sulla possibilità di utilizzare, previo accordo, le graduatorie concorsuali di altri Enti, allineandosi sul punto alla conforme giurisprudenza contabile che si riporta: «In particolare la deliberazione n. 124/2013/PAR, della Sezione di controllo per l'Umbria aveva ritenuto di interpretare l'espressione normativa "previo accordo" utilizzata dal legislatore all'art. 3, comma 61, della L. 350/2003 in senso estensivo e non restrittivo, non rinvenendo nella norma elementi testuali per un'interpretazione limitante temporalmente il momento della conclusione dell'accordo (né all'approvazione della graduatoria o, ancor più restrittivamente, al momento dell'indizione della procedura concorsuale) seppur l'accordo debba, necessariamente, intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria stessa. A sostegno di tale logica estensiva interpretazione appare, da un lato, il primo capoverso del citato comma che prevede la proroga delle graduatorie vigenti (e, quindi, già approvate) e, dall'altro, la natura discrezionale dell'amministrazione in merito alla decisione di avvalersi delle graduatorie di altri enti, i cui limiti si rinvengono nei principi generali dell'ordinamento (ragionevolezza, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità, ecc. …) e nelle regole di concorsualità per l'accesso ai pubblici uffici, come statuito dall'art. 97 Cost. (vedasi anche Cdc - Sezione regionale Controllo Piemonte n. 3/2019/PAR e n. 114/2018/PAR). In altri termini, il "previo accordo" deve, infatti, inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare 19 graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull'imparzialità dell'azione amministrativa.».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, n. 124/2013/PAR

Riferimenti normativi
Legge n. 350/2003, art. 3, comma 61

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, Deliberazione del 04.08.2020, n. 85/2020/PAR