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Trasparenza, Anac «propone» la revisione delle regole per le società quotate

L'Autorithy ha inviato a governo e parlamento un<a uuid="" channel="" url="https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/19/Anac_segnalazione_3_2020.pdf" target=""> atto di segnalazione </a>con osservazioni e proposte di modifica

di Manuela Sodini

L'Anac ha inviato a governo e parlamento un atto di segnalazione con delle osservazioni e proposte di modifica sull'applicazione del decreto trasparenza (Dlgs 33/2013) con riferimento alle società quotate, in quanto sul punto permangono alcune questioni aperte.

L'articolo 2-bis, comma 2, lettera b) ha escluso, come noto, le società quotate dall'ambito di applicazione del regime di trasparenza previsto per le società in controllo pubblico, rinviando per la definizione di società quotata al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, dove per società quotate si intendono le società con azioni quotate in mercati regolamentati e quelle che hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati purché entro la data del 31 dicembre 2015.

L'Anac ha osservato come la disciplina attuale contenuta nell'articolo 2-bis susciti forti perplessità in quanto accomuna tipologie di società tra loro molto diversificate, e cioè le società in controllo pubblico che emettono azioni quotate e quelle che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni in mercati regolamentati.
In entrambi i casi, si tratta di società che svolgono rilevanti attività di interesse pubblico e in cui sono investiti capitali pubblici. Al contempo vanno tenute in considerazione le differenze tra le due tipologie di società legate al tipo di prodotti finanziari che emettono in mercati regolamentati (azioni e strumenti diversi come le obbligazioni).

Secondo l'Anac, se appare giustificata l'applicazione per le società quotate rispetto alle altre in controllo pubblico di un regime derogatorio, queste eccezioni, comprese quelle sulla trasparenza, appaiono meno comprensibili per le società in controllo pubblico che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni in mercati regolamentati dal momento che la scelta di procedere all'emissione non sembra incidere sulla natura delle società e delle attività svolte, essendo piuttosto determinata dalla necessità di acquisire disponibilità economiche. Di conseguenza, ha affermato l'Anac, per queste ultime società non vi sarebbe ragione per escludere il loro assoggettamento sia alla disciplina di prevenzione della corruzione che a quella in materia di trasparenza.

L'anomalia della deroga è emersa anche nell'esercizio dell'attività di vigilanza condotta dall'Autorità che ha riscontrato casi di esclusione dall'ambito di applicazione del decreto trasparenza riguardanti società in controllo pubblico di rilevante interesse pubblico sia per le funzioni e le attività svolte che per l'entità delle risorse pubbliche investite (l'Anac ha citato i casi di Cassa depositi e prestiti Spa e di Anas Spa con strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati).

L'Anac ha concluso la disamina proponendo una rivisitazione del testo dell'articolo 2-bis del decreto trasparenza prevedendo per le società a controllo pubblico che emettono azioni quotate in mercati regolamentati l'assoggettamento agli obblighi di pubblicazione solo per le attività di pubblico interesse, facendole dunque ricadere nel comma 3 dell'articolo 2-bis insieme alle società partecipate non in controllo che emettono azioni o strumenti finanziari diversi dalle azioni (sia in mercati regolamentati che non).
Inoltre, l'Anac ha proposto di modificare anche il comma 2 dell'articolo 2-bis prevedendo che nel novero delle società in controllo pubblico, di cui alla lettera b), rientrino quelle con capitale pubblico maggioritario detenuto da una pluralità di amministrazioni pubbliche.

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