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Sede Istat, il Tar conferma l'aggiudicazione al team di Abdr Architetti Associati

I giudici respingono il ricorso del gruppo guidato da Rudy Ricciotti con Gianluca Peluffo e altri contro l'assegnazione del servizio di progettazione dell'edificio

di Massimo Frontera

Il Tar Lazio mette fine al contenzioso sorto sull'aggiudicazione di uno dei più importanti concorsi di progettazione lanciati nel 2018, quello per la nuova sede dell'Istat a Roma nell'area di Pietralata, pubblicato dal provveditorato alle opere pubbliche del Lazio (Abruzzo e Sardegna) . Con la sentenza pubblicata lo scorso 27 aprile (n.4219 ), i giudici della Prima Sezione del tribunale amministrativo del Lazio hanno respinto tutti i motivi del ricorso promosso dal gruppo risultato secondo nella graduatoria - guidato dallo studio Eurl Rudy Ricciotti Architecture (con lo studio di Gianluca Peluffo e altri) - spianando la strada all'incarico al gruppo che il 12 marzo 2019 era risultato vincitore all'esito della conclusione della procedura : Abdr Architetti Associati in raggruppamento con Proger, Studio Valle Progettazioni e l'engineering Manes-Tifs. La decisione, come si diceva, pone le condizioni per la firma del contratto di incarico, un passaggio che finora non è stato perfezionato, anche se lo scorso novembre 2019, il Tar Lazio aveva negato la sospensiva chiesta dai ricorrenti, autorizzando a pensare che difficilmente l'esito del concorso sarebbe potuto cambiare.

Una delle contestazioni riguardava il termine entro cui lo studio Abdr ha inviato la domanda di partecipazione al concorso. La data inizialmente stabilita entro cui far pervenire l'istanza è stata nuovamente riprogrammata al 10 luglio da un avviso pubblicato in Gazzetta mentre lo stesso avviso di rettifica pubblicato sul sito del Provveditorato indicava («probabilmente per un refuso») il 1° luglio. Dal momento che lo studio Abdr ha fato pervenire la domanda di partecipazione il 2 luglio, cioè il giorno successivo al termine indicato sul sito della stazione appaltante, i ricorrenti hanno sostenuto che tale ritardo fosse una valido motivo per non ammettere alla procedura il concorrente.

Diversa invece l'opinione dei giudici, che hanno piuttosto sottolineato una differenza sostanziale tra il termine per la consegna delle offerte, che attiene alla capacità tecnica dell'operatore, e il termine per chiedere di partecipare al concorso, che non attiene in alcun modo alla qualità del progetto ma trova la sua ragione solo in una esigenza organizzativa della stazione appaltante. Termine, peraltro, che nel bando non era stato caratterizzato da perentorietà. « Mentre nell'ambito di una gara- spiegano i giudici - la fissazione di un termine ultimo per la ricezione delle offerte è posto a tutela dell'interesse pubblico, relativamente al rispetto della par condicio tra i concorrenti, non si ravvisa una simile esigenza quanto al termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In tale fase, infatti, non vi è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e l'interesse perseguito è legato a esigenze organizzative dell'amministrazione».

«Inoltre - prosegue la motivazione - nel caso in esame, l'assenza, nelle successive rettifiche, di una indicazione di "perentorietà" del nuovo termine di presentazione della richiesta di partecipazione, unito agli errori che rendevano di difficile comprensione la certa individuazione della nuova scadenza, portano a escludere che la presentazione da parte di ABDR della istanza il 2 luglio 2018, anziché il 1° luglio, abbia in alcun modo inficiato la regolarità della partecipazione della controinteressata alla procedura concorsuale».

La pronuncia del Tar Lazio

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