Urbanistica

Superbonus, tre livelli di responsabilità per i professionisti

Asseverazioni e visti di conformità si portano dietro la possibilità di sanzioni civili e amministrative

di Pier Paolo Bosso

Per accedere al 110% gli interventi trainanti devono rispettare specifici requisiti e devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi trainati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Questo va dimostrato tramite Ape, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato con una dichiarazione asseverata. Allo stesso modo, va asseverata la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati. E così, per gli interventi legati al sismabonus, va attestata la riduzione del rischio sismico strutturale. Queste prestazioni rientrano tra le spese detraibili. Il visto di conformità fiscale è, invece, rilasciato dai professionisti abilitati e dai Caf, in caso di cessione del credito e sconto in fattura.

I professionisti, a garanzia del fatto che non venga danneggiato il bilancio dello Stato, possono incorrere nel reato di «falsità ideologica in certificati» (articolo 481 del codice penale) e/o di «truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche» (articolo 640 bis). Nel primo reato incorre chiunque attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Queste pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Nel secondo reato la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Occorre ricordare che, secondo la Cassazione penale (sentenza 15 gennaio 2020, n. 12278, in tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta (penalmente rilevante) «si perfeziona non già con l'approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi». Un caso che potrebbe concretizzarsi con la semplice acquisizione della possibilità di operare detrazioni fiscali in proprio o con la possibilità di farlo, maturata in capo a chi ha acquisito il credito o riconosciuto lo sconto in fattura. Questo, nel caso che il professionista si adoperi per favorire l'ottenimento di detrazioni non spettanti, accettando di inviare all'Enea (i tecnici) o all'agenzia delle Entrate (i professionisti fiscali) pratiche in cui non poteva non accorgersi che vi erano dei vizi di documentazione o di contenuto di atti e attestazioni precedenti e, ciononostante, le ha inoltrate tentando di farle accreditare dal fisco.

La responsabilità penale non esclude il concorso con la responsabilità amministrativa e con quella civile. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro, per ogni attestazione o asseverazione infedele. Questi professioniusti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati. La presenza della polizza non esclude la responsabilità penale.La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta, infine, la decadenza dal beneficio fiscale.

La responsabilità civile del professionista può essere in esclusiva od in solido con il contribuente e con l'acquirente del credito, in caso di revoca delle detrazioni fiscali e dei relativi crediti, da parte dell'agenzia delle Entrate. La Fondazione ed il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno predisposto una check list dei controlli da fare prima di apporre il visto di conformità. Costituirà un parametro per valutare la diligenza del professionista. Il visto è necessario per la trasmissione della comunicazione di esercizio dell'opzione relativa alla cessione del credito e dello sconto in fattura, esclusivamente ai fini del superbonus, e non per gli altri bonus cedibili.

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