Fisco e contabilità

Equilibri di bilancio, la Corte dei conti non libera l'avanzo destinato

Il chiarimento arriva con la delibera n. 13/2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

L'applicazione anticipata dell'avanzo destinato al bilancio di previsione è finalizzata al solo mantenimento degli equilibri finanziari ma non fa venire meno i principi in tema di entrate in conto capitale. L'eventuale economia rilevabile nel risultato di amministrazione derivante da risorse destinate deve dunque essere utilizzata solo per ricostituire gli originari vincoli di destinazione e non può essere rilevata come risultato di amministrazione libero.

É questo l'importante chiarimento contenuto nella delibera n. 13/2020 con cui la Sezione delle autonomie della Corte dei conti interviene, in risposta all'Unione Province Italiane, sulla deroga prevista dal Dl 78/2015 che ha consentito a Province e Città metropolitane di applicare l'avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin dalla previsione iniziale. La facoltà è stata poi riconfermata per l'esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità 208/2015 (articolo 1, comma 756), che ha introdotto la possibilità di utilizzo anche dell'avanzo libero. Queste disposizioni derogatorie infine sono state estese al 2017 dall'articolo 18 del Dl 50/2017.

In sostanza l'Upi chiede se le risorse utilizzate in virtù di quelle deroghe, ma non utilizzate a fine anno, debbano andare ad aumentare le quote destinato o, come soluzione alternativa, debbano affluire alla quota libera del risultato di amministrazione.

Le disposizioni derogatorie sull'utilizzo dell'avanzo per Province e Città metropolitane erano rivolte a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015, 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari. La possibilità concessa di anticipare l'utilizzo dell'avanzo destinato, nonché, per gli anni 2016 e 2017, quello libero, ha permesso di non dover cercare risorse difficilmente reperibili. Queste disposizioni, spiegano i giudici contabili, incidono sul procedimento contabile al fine di aiutare gli enti in difficoltà a predisporre il bilancio di previsione in pareggio, ma non possono «generare» disponibilità finanziarie aggiuntive, se non snaturando alcuni dei principi cardine della corretta gestione.

Nello specifico, secondo i magistrati, la deroga concessa per queste risorse riguarda la tempistica per il loro utilizzo ai fini della copertura delle spese, non la natura delle risorse e la loro finalizzazione. Esse incidono dunque solo sotto l'aspetto temporale, ma nulla dispongono sull'impiego in parte corrente di entrate destinate a investimenti.

Poichè la finalità della norma è esclusivamente quella di consentire all'ente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario, la sua portata non può essere ampliata fino a far ritenere che, con essa, il legislatore abbia inteso "liberare" completamente le risorse precedentemente confluite nell'avanzo destinato, rendendole utilizzabili, in via generale, per spese di parte corrente.
L'utilizzo dell'avanzo presunto prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, infatti, costituisce già di per sé una deroga eccezionale a un principio che, oltre su regole di sana gestione, si fonda anche sulla giurisprudenza costituzionale ( Corte costituzionale n. 70/2012).

In conclusione, la Corte ritiene che la deroga si limita a consentire l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell'approvazione del rendiconto, ferma restando, però, la disciplina dell'entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.
L'interpretazione dei magistrati è il linea con i principi cardine della contabilità finanziaria secondo i quali è ammesso l'utilizzo dell'avanzo libero nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato successivamente al rendiconto dell'esercizio precedente e dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio. In questo caso però il bilancio è approvato nell'ambito delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri generali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©