Fisco e contabilità

Ragioneria e Corte dei conti, le istruzioni sul parere del revisore per il fondo risorse decentrate

di Gianluca Bertagna

La deliberazione n. 40/2020 della Corte dei conti delle Marche permette di tirare le fila sulle tempistiche e sull'efficacia del parere dell'organo di revisione sulla contrattazione integrativa decentrata. Anche nella circolare n. 16/2020 della Ragioneria generale dello Stato (già sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 16 giugno) sono contenute precise indicazioni per la compilazione delle tabelle del Conto annuale alla luce della cronologia adottata dall'ente sulla costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate. È giunto il momento di concludere il dibattito.

Le norme e le regole
L'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001 afferma chiaramente che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. Le tempistiche non sono esattamente precisate dalla disposizione anche se dai contratti nazionali che si sono succeduti è possibile ricavare l'indicazione che la verifica debba avvenire prima della stipula definitiva del contratto integrativo, in quella fase in cui gli enti hanno siglato con i sindacati un'ipotesi e vengono redatte le relazioni illustrative e tecnico-finanziarie. Dal canto suo la Ragioneria generale dello Stato, fin dalla circolare n. 25/2012 ha raccomandato agli enti di procedere alla certificazione da parte dell'organo di revisione non solo sul contratto integrativo, bensì anche sulla costituzione del fondo. Lo stesso principio contabile del punto 5.2. dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, richiamato dalla Corte dei conti della Marche ritiene che necessariamente, ciascun anno, debba avvenire la verifica dell'organo di revisione in sede di costituzione del fondo.

La pratica
Nella prassi operativa, però, le cose non sono sempre così lineari. Infatti, gli enti, non si comportano tutti nello stesso modo sulle materie del contratto integrativo. Ci sono, infatti, amministrazioni che stipulano contratti triennali – come peraltro vuole il contratto 21 maggio 2018 – e altri enti che, diversamente, contrattano di esercizio in esercizio accordi annuali. Come deve avvenire in queste casistiche differenti il controllo dell'organo di revisione? Le risposte giungono dalle istruzioni della RgS alla compilazione della Tabella Sici del conto annuale. Innanzitutto viene affermato che la certificazione può essere operata sia limitatamente alla costituzione del Fondo, che nell'ambito più generale di certificazione del contratto integrativo. La prima situazione – parere solo sulla costituzione del fondo - avviene quando non è necessario stipulare il contratto decentrato ovvero in caso di numerosità limitate di personale, di ultravigenza del contratto integrativo precedentemente perfezionato, di negoziazioni ancora non perfezionate. Quando, invece, nell'anno viene stipulato il contratto integrativo sarà possibile avere o un'unica firma o sempre due verifiche disgiunte, una sulla costituzione e una sull'utilizzo.
Come è possibile notare, però, non c'è alcun dubbio sul fatto che la quantificazione delle risorse, che subisce usualmente modificazioni per la rettifica di alcune voci di costituzione del fondo, deve pertanto trovare, in ogni esercizio, l'avallo dell'organo di controllo. Ed è su questo che ha insistito anche la Corte dei conti delle Marche nella deliberazione n. 40/2020.

La delibera della Corte dei conti Marche n. 40/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©