Amministratori

Consiglio di Stato, ok all'ente che sceglie la gestione del servizio «pesando» più soluzioni con diversi punteggi

L'analisi soddisfa l'obbligo motivazionale del mancato ricorso al mercato

di Alberto Barbiero

La scelta del modello gestionale per un servizio pubblico può essere effettuata stabilendo dei criteri che, sulla base di indici sintetici, evidenziano la soluzione più idonea rispetto alle esigenze dell'ente. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1596 del 23 febbraio 2021, esamina e valida la particolare metodologia utilizzata da un'amministrazione per sostenere (e motivare) la propria decisione per il ricorso all'in house anziché al mercato.

Il caso sottoposto ai giudici amministrativi riguardava la scelta di un Comune di revocare la gara bandita per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di procedere all'affidamento in house a una propria società partecipata: rispetto a questa decisione un operatore di mercato ha presentato ricorso, focalizzando l'attenzione sui profili motivazionali contenuti nella relazione predisposta dall'amministrazione in base all'articolo 34, comma 20 del Dl 179/2012, ritenendoli carenti, anche in forza di quanto richiesto dall'articolo 192, comma 2, del Dlgs 50/2016.

L'amministrazione comunale aveva elaborato la relazione illustrativa con una comparazione delle tre soluzioni gestionali, date dall'affidamento al mercato, a una società mista e a una società in house, a parità di canone base, effettuando la simulazione di uno scenario tipico di una procedura di gara con la partecipazione anche della società in house.

Rispetto a questo quadro, il Consiglio di Stato evidenzia come la stessa società, per la natura di ente strumentale dell'amministrazione partecipante, operi per non già per fini di lucro, avvalendosi della neutralità sotto questo profilo della forma societaria, ma per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico della medesima amministrazione.

La sentenza rileva in dettaglio l'assetto dell'analisi svolta dal Comune, fondata su un'analisi comparativa dei punti di forza e debolezza dei tre modelli gestionali rispetto agli obiettivi avuti di mira dalla stessa amministrazione nello svolgimento del servizio da affidare.

I giudici amministrativi focalizzano l'attenzione sui principali elementi presi in esame nella relazione a sostegno della scelta del modello organizzativo dell'affidamento in house.

Tra i vantaggi di questo particolare modulo sono annoverati innanzitutto la riserva in capo al Comune della direzione strategica e la maggiore capacità di controllo sulla gestione.

Gli elementi a supporto dell'affidamento diretto sono evidenziati anche nell'esperienza maturata dalla società in house nella gestione del servizio, tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle esigenze dello stesso, nonché nellla maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'in house providing, e dalla riduzione di organico.

La sentenza valorizza, nella metodologia di impostazione della relazione, anche la disamina delle criticità insite nel modello in house, individuate, tra l'altro, nei maggiori vincoli agli investimenti in risorse umane e strumentali, nell'assenza di competizione sul prezzo quale vi sarebbe stata in gara e nell'impossibilità di applicare penali in caso di inadempienze contrattuali.

Il Consiglio di Stato chiarisce tuttavia come la valenza della motivazione risulti dall'articolata analisi svolta anche per il modello del ricorso al mercato e per quello della società mista, in base alla quale l'amministrazione ha proceduto alla comparazione tra i diversi modelli, mediante indici sintetici, ossia dei veri e propri punteggi attribuiti in relazione ai singoli punti di forza e debolezza.

I giudici amministrativi ritengono pienamente legittima questa metodologia, che traduce le valutazioni in modo analitico, nella misura in cui tali sono i singoli indicatori che nell'analisi comparativa sono singolarmente valorizzati all'interno della relazione in base all'articolo 34, comma 2, del Dl n. 179 del 2012, con l'attribuzione del punteggio numerico a ciascuno di essi, e che in questa forma esprimono il giudizio di convenienza economica del Comune per ciascun modello di gestione del servizio di igiene urbana.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©