Amministratori

Sindaco e segretario comunale responsabili del conferimento di posizione organizzativa senza requisiti

di Giuseppe Nucci

L’assenza dei requisiti di professionalità inderogabilmente richiesti dalla normativa di settore implica sempre un concreto disvalore, mai un’utilità ancorché indiretta e parziale.
Questo principio viene affermato nella sentenza n. 33/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti con cui viene condannato il Sindaco di un Comune, un Segretario comunale e il dipendente a cui era stata attribuita una ‘posizione organizzativa’ in assenza dei requisiti normativamente previsti.

Il fatto
Il Sindaco di un Comune conferiva le funzioni di responsabile di un settore e il relativo incarico di posizione organizzativa ad un dipendente, appartenente alla categoria C, attribuendogli la relativa indennità nella misura annua di € 8.247,20 e la conseguente indennità di risultato, per tutta la durata del suo mandato sindacale.
Il Sindaco successivo, rilevando che tale l’attribuzione risultava illegittima in quanto in presenza di dipendenti di categoria D non poteva essere conferita una posizione organizzativa a un dipendente di categoria C, revocava la nomina e contestualmente, a seguito di un esposto, veniva avviata un’azione di responsabilità presso la Corte dei conti nei confronti del precedente Sindaco, del Segretario comunale e del beneficiario della posizione organizzativa che aveva predisposto il decreto con cui era stato nominato.
La Sezione giurisdizionale per la Basilicata assolveva gli inquisiti non individuando «un atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle funzioni» e, a seguito di ciò, la Procura erariale proponeva appello.

La sentenza
Il Collegio accoglieva il ricorso e, conseguentemente, annullava la sentenza di primo grado affermando di aver rilevato nella vicenda «condotte qualificabili come illecite, ossia derivanti da azioni contra jus (dolose o gravemente colpose) foriere di un danno all’erario ingiusto ed effettivo, perché in alcun modo correlabile con finalità di pubblico interesse, per impiego disfunzionale ed inefficiente di pubbliche risorse».
In particolare il Giudice identificava l’illecita condotta nell’emissione del decreto di attribuzione della posizione organizzativa considerato che in presenza, all’interno dell’organigramma dell’ente, di istruttori direttivi (ex funzionari) appartenenti alla categoria “D”, non poteva essere assegnata a personale di categoria “C” la responsabilità di tale posizione, come peraltro sancito dagli articoli 8, comma 2, e 11 comma 3, del Ccnl per il personale del comparto regioni e autonomie locali del 31.3.1999 e confermato dall’art. 8, comma 2, del Ccnl del 2001.
Era quindi apparso evidente che il decreto era stato adottato in esito ad una condotta gravemente colposa, posta in essere in presenza di un divieto esplicitamente rinvenibile da plurime, diacroniche ed univoche fonti normative di semplice ed immediata attingibilità.
Da ciò veniva riconosciuta la responsabilità degli appellati in quanto dalla nomina illecita era conseguito per l’ente comunale un danno «da impiego non funzionale ed efficiente delle pubbliche risorse».
Tale tipologia di danno veniva identificata nel mancato risultato atteso dall’azione del soggetto che aveva ricoperto la posizione organizzativa a causa dell’assenza dei requisiti di professionalità inderogabilmente richiesti dalla normativa di settore, circostanza che implica sempre, per predeterminazione normativa, un concreto disvalore, mai un’utilità ancorché indiretta e parziale.
Quanto alla concreta misura nell’attribuzione delle responsabilità, il Collegio quantificava il danno nella misura complessiva di € 36.206,62 – pari alle retribuzioni rese – ripartita per il 40% al sindaco, per il 35% a carico del segretario comunale per aver omesso di segnalare al sindaco l’illegittimità del provvedimento di conferimento dell’incarico, contravvenendo ai doveri di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa verso gli organi dell’ente e per il 25% a carico del dipendente per aver indebitamente partecipato alla redazione di un provvedimento illegittimo di cui era beneficiario, contribuendo causalmente al danno nei confronti dell’ente locale.

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