Personale

Assunzioni a termine legittime per esigenze stagionali

La Corte conti puglia ricostruisce il quadro sulle procedure a tempo determinato

di Gianluca Bertagna

Nonostante la chiarezza dell'articolo 36 del Dlgs 165/2001, le procedure per assumere a tempo determinato costituiscono da sempre una criticità per gli operatori degli enti locali. Giunge, quindi, quanto mai opportuna la sentenza n. 120/2020 della Corte di conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione Puglia, nella quale si precisano le corrette modalità di utilizzo delle graduatorie per l'individuazione dei candidati da assumere.

Quando un ente assume attraverso le fattispecie del lavoro flessibile deve fare riferimento al comma 2 dell'artivolo 36 del Dlgs 165/2001, con particolare attenzione alla necessità di motivare che si è in presenza di una esigenza temporanea o eccezionale. Nel caso esaminato dai magistrati contabili si è accertato che le esigenze stagionali di figure da inserire nei servizi di polizia locale sono una comprovata necessità temporanea o eccezionale, che legittima, pertanto, il ricorso ad assunzioni a tempo determinato.

La questione più rilevante, però, sono stati i chiarimenti giunti sulle modalità di assunzione. Il Dl 101/2013 ha modificato sostanzialmente i riferimenti per le prestazioni a tempo determinato e successivamente la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica ha avuto modo di precisare alcuni risvolti operativi.

La regola principale per assumere a termine è quella di stipulare i contratti con i soggetti vincitori ed idonei delle proprie graduatorie a tempo indeterminato. Questo passaggio, di fatto, è obbligatorio. Può però succedere che un ente non abbia graduatorie a tempo indeterminato oppure che quelle esistenti non siano per il profilo necessario o ancora che i soggetti non accettino di prendere servizio a tempo determinato. In questo caso, l'amministrazione si trova ad un bivio: da una parte può scegliere di utilizzare, previa convenzione, graduatorie di altri enti, pur sempre a tempo indeterminato (va sottolineato: non a tempo determinato!); dall'altra è possibile procedere con un concorso a tempo determinato. In questo caso, però, il Dipartimento della Funzione pubblica ha affermato chiaramente che è impossibile ogni scorrimento ulteriore rispetto ai vincitori, rendendo quindi impossibile utilizzare queste graduatorie oltre il numero dei posti per i quali sono stati banditi i concorsi.

Oltre a confermare integralmente questo impianto, la Corte dei conti della Puglia ha ricordato che i vincitori delle selezioni a termine possono essere riassunti più volte (solo per il numero dei posti messi a concorso), in osservanza dell'ordine di graduatoria che esprime il merito. Da ultimo ha precisato che il ricorso a forme di convenzionamento o collaborazione con altri enti per l'utilizzo di graduatorie terze, costituite anche in questo caso per assunzioni a tempo indeterminato, è una mera facoltà, ed il ricorso a questa soluzione deve essere oggetto di espressa indicazione programmatica da parte degli organi di governo dell'ente.

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