I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il pagamento dei tributi locali in denaro

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

In diverse occasioni gli enti locali sono stati tentati dalla possibilità di concedere ai contribuenti la possibilità di estinguere le proprie obbligazioni tributarie mediante la cessione di beni o l'esecuzione di prestazioni.

Si tratta dell'istituto di derivazione civilistica della datio in solutum, disciplinato dall'articolo 1197 del codice civile, in base al quale il debitore, se il creditore lo consente, può estinguere la propria obbligazione mediante l'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta. Tipicamente l'obbligazione tributaria è di natura pecuniaria, in quanto deve estinguersi con il pagamento di una somma di denaro in favore dell'ente impositore.

La Corte dei conti del Piemonte, con la deliberazione n. 35/2020, si è occupata della questione, valutando la possibilità per il contribuente di provvedere al pagamento dei propri debiti relativi ai tributi locali mediante cessione di un immobile.

In merito la Corte non lo ha ritenuto possibile, in considerazione del fatto che l'obbligazione tributaria è retta oltre che dal principio di legalità, anche da quello della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, da cui derivano i precetti dell'universalità, della progressività nonché dell'uguaglianza del carico tributario, a cui si ricollega il principio di imparzialità disciplinato dall'articolo 97 della costituzione.

L'attività tributaria della pubblica amministrazione è basata sul principio della legalità, per cui è la fonte legislativa che deve disciplinare gli aspetti del soggetto passivo, del quantum e dell'an dell'obbligazione tributaria. In sostanza deve essere la legge a stabilire in quali casi è possibile eseguire una prestazione diversa in luogo dell'esatto adempimento.

In mancanza di una norma di legge che autorizzi espressamente la possibilità per l'ente impositore di accettare una prestazione differente in luogo del pagamento in denaro, non è possibile ricorrere all'istituto della datio in solutum. Norma che risulta quanto mai necessaria anche per stabilire in modo dettagliato il criterio e la modalità di valutazione del bene o del servizio offerti in cambio del pagamento.

Inoltre, ha osservato la sezione piemontese, l'accettazione di una prestazione in luogo dell'adempimento di un debito tributario, determinerebbe come conseguenza la cancellazione di residui attivi. Ciò inciderebbe in modo negativo sul risultato di amministrazione, in particolar modo qualora dette prestazioni venissero considerate generalmente ammesse e la facoltà venisse riconosciuta a tutti i contribuenti in assenza di una disciplina specifica e tassativa. Pur se, da un punto di vista patrimoniale, questa cancellazione è controbilanciata dall'iscrizione nel patrimonio del bene acquisito.

Nel mondo dei tributi locali eventuali deroghe al principio di indisponibilità della pretesa tributaria debbono essere previste dal legislatore consentendo all'ente di disporre del credito tributario. Si tratta di eccezioni, da interpretarsi in modo rigoroso e restrittivo, come nell'ipotesi dell'istituto del baratto amministrativo disciplinato dall' articolo 190 del Dlgs 50/2016. Quest'ultimo istituto, come precisato dalla Corte dei conti, sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 2/2020, non ha soltanto introdotto una sorta di datio in solutum, ma ha altresì derogato al principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria, consentendo all'amministrazione di intervenire sull'an e sul quantum dell'obbligazione, al fine di realizzare un intervento di carattere sociale. Istituto che tuttavia non consente di utilizzare lo stesso come modalità di estinzione dei crediti riferiti ad anni precedenti difetterebbe il requisito dell'inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati, elementi che, peraltro, devono essere preventivamente individuati nell'atto regolamentare del Comune (Corte dei conti Emilia-Romagna, deliberazione n. 27/2016).

(*) Vice-presidente Anutel

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