Personale

Smart working, comunicazioni obbligatorie per datori di lavoro pubblici e privati da inviare entro 5 giorni

Da oggi disponibile per tutti gli interessati, pubblici e privati, il modulo attraverso il portale Servizi Lavoro

di Consuelo Ziggiotto

Il termine entro cui effettuare la comunicazione semplificata delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile, riferendosi a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è di cinque giorni, secondo l'articolo 4-bis, comma 5, del Dlgs 21 aprile 2000 n. 181.

Questo il contenuto del comunicato del ministero del Lavoro che fa seguito alle nuove modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile definite con il Dm n. 149/2022.

Il decreto ministeriale ha dato attuazione alla norma del decreto semplificazioni che ha riscritto il comma 1, dell'articolo 23 della legge 81/2017, che già prevedeva l'obbligo di comunicazione dell'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Il precedente obbligo che comportava il caricamento di ciascun accordo individuale sarà sostituito, con decorrenza 1° settembre, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al ministero del Lavoro.

Dal 1° settembre sarà infatti disponibile per tutti i datori di lavoro interessati, pubblici e privati, il modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione Spid e Cie.

L'adempimento, si legge nel comunicato, è previsto solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche, comprese le proroghe, di precedenti accordi, restando valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto ministeriale.

Per quanto attiene all'impianto sanzionatorio il comunicato ministeriale riprende la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 1 laddove dispone che in caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 che consiste, a fronte della violazione dell'obbligo, nella sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

La piena operatività della nuova procedura, si legge infine nel comunicato, richiede anche l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del ministero e che rappresentano una modalità alternativa all'uso dell'applicativo web sopraindicato.

Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©