Personale

Fondo dirigenti nell'indennità di risultato dell'anno dopo solo se è stato impossibile spenderlo

Non vale la circostanza che queste risorse siano state integralmente destinate ma non pienamente utilizzate

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di Arturo Bianco

In via ordinaria le risorse del fondo dei dirigenti devono essere spese nello stesso anno; solo in caso di oggettiva impossibilità, e sempre che non derivino da valutazioni negative o parzialmente positive, i risparmi vanno a incrementare le somme destinate alla indennità di risultato dell'anno successivo. Il fondo della dirigenza, all'interno del tetto complessivo del salario accessorio del 2016, può essere incrementato dall'ente sulla base delle proprie scelte organizzative autonome, che devono comunque essere adeguatamente motivate. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo che sono, rispettivamente, contenute nei recenti pareri Aran AFL 37 e 34.

La regola ordinaria è che il fondo per la contrattazione della dirigenza deve essere speso integralmente nel corso dello stesso anno. Per cui, i risparmi che si realizzano sul versante della retribuzione di posizione, compresi quelli determinati dai posti vacanti o non temporaneamente coperti, devono essere utilizzati nel corso dello stesso anno come incremento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Ricordiamo, peraltro, che lo stesso contratto nazionale dispone che la remunerazione degli interim si concretizzi attraverso la maggiorazione della retribuzione di risultato, finanziata dalla assegnazione di una quota decisa dalla contrattazione decentrata delle indennità di posizione che non viene erogata. L'importanza, su questo aspetto, del parere dell'Aran è soprattutto quella di sottolineare che siamo in presenza di una clausola contrattuale che ha un carattere vincolante; dobbiamo ritenere che in questa direzione spingano anche le regole dettate dall'armonizzazione dei sistemi contabili e dalla maggiore rigidità che le caratterizza relativamente alla possibilità di spostare risorse finanziarie da un anno a quello successivo. Di conseguenza, la mancata integrale utilizzazione nello stesso anno delle risorse destinate al finanziamento della indennità di risultato dei dirigenti, ha un carattere eccezionale o, per meglio dire, è giustificata solamente in presenza di una impossibilità oggettiva. Non rientra in tale ambito la circostanza che queste risorse siano state integralmente destinate, ma non pienamente utilizzate. Il parere ribadisce nella parte finale una lettura che l'Aran fornisce da numerosi anni: se i risparmi derivano da una valutazione non positiva o non interamente positiva dei dirigenti, queste risorse non possono essere destinate alla incentivazione degli stessi, neppure nella forma dell'incremento una tantum, ma vanno acquisite in economia al bilancio dell'ente.

Sul versante della costituzione del fondo, il parere AFL 34 sottolinea il significativo ampliamento della autonomia che caratterizza il contratto 17dicembre 2020 e che viene offerta agli enti sulla possibilità di destinare risorse aggiuntive al finanziamento del salario accessorio dei dirigenti. Aumento che le amministrazioni possono disporre entro il tetto del salario accessorio del 2016. Aumento che non ha un carattere permanente e che può essere autonomamente rivisto con cadenza annuale anche attraverso la riduzione e/o l'eliminazione di questa voce. In questo aumento vanno comprese anche le risorse che l'articolo 26, comma 3, del contratto 23 dicembre 1999 consentiva di destinare a fronte dell'ampliamento, miglioramento e/o estensione dei servizi erogati. La nuova disposizione è caratterizzata da una significativa ampiezza di motivazioni che gli enti possono utilizzare: l'Aran mette bene in evidenza che non c'è nella disposizione contrattuale alcun «catalogo delle scelte organizzative e gestionali rilevanti» a questo fine. Il punto su cui il parere richiama la attenzione degli operatori è la necessità che questa scelta sia adeguatamente motivata, sia nella indicazione delle ragioni che sono alla sua base sia, dobbiamo aggiungere, nella quantificazione di queste risorse.

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