Fisco e contabilità

Equilibri finanziari messi a dura prova dagli obblighi di accantonamento fondi

Il 15 novembre è il termine ordinatorio entro cui le giunte dovrebbero presentare al consiglio lo schema bilancio previsione

di Anna Guiducci

I nuovi schemi di bilancio da presentare al consiglio insieme alla nota di aggiornamento al Dup dovranno tenere conto degli obblighi di accantonamento ai fondi rischi e al fondo crediti dubbia esigibilità.

Il fondo crediti dubbia esigibilità
La corretta determinazione dell'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20 impone di calcolare la media delle riscossioni del quinquennio precedente soltanto con il metodo della "media semplice" (e non ponderata). La capacità di riscossione viene pertanto determinata rapportando le sole riscossioni della competenza sugli accertamenti. É sempre possibile però sommare agli incassi in conto competenza anche quelli avvenuti nell'esercizio successivo (in conto residui), ma riferiti ad accertamenti dell'anno precedente (incassi anno n+1), facendo slittare indietro di un anno le annualità considerate. Secondo quanto disposto dall'articolo 107-bis del Dl 18/20, gli enti possono poi calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento i dai dell'esercizio 2019, anziché dell'anno 2020 e 2021. L'attuazione negli ultimi tre esercizi di nuove forme gestionali di riscossione delle entrate e l'attivazione di strumenti organizzativi finalizzati all'accelerazione della riscossione degli enti locali consente inoltre di calcolare il fondo crediti dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati della media calcolata su tali tre esercizi, anziché sugli ultimi cinque previsti come regola generale. Infine, l'articolo 187, secondo comma, Tuel disciplina la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione.

Il Fondo contenzioso
Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti ai fondi, a iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Secondo la consolidata giurisprudenza contabile (Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio n. 60/2021, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campanian. 7 /2018/PRSP, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per Emilia Romagna n. 27/2022), per quantificare il fondo rischi contenzioso occorre classificare le cause in quattro tipologie di classi di rischio (debito certo, passività probabile, passività possibile, passività da evento remoto). Nello specifico i giudici contabili ricordano che la quantificazione del rischio che deve avvenire secondo un percorso metodologico standard, ormai consolidato nella giurisprudenza contabile (SRC Campania, pronuncia di accertamento n. 240/2017/PRSP, SRC Lombardia n. 69/2020/PRSP,) secondo il quale occorre liquidare il valore del rischio, moltiplicando l'importo del contenzioso per un coefficiente associato alla classe di rischio. Tale coefficiente varia a seconda della classificazione effettuata dai competenti uffici dell'ente. In base a tale metodologia, le passività possono essere divise in quattro classi di rischio:
• debito certo - indice di rischio 100%, l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva;
• passività "probabile", con indice di rischio del 51%. L' ammontare di accantonamento deve essere pari almeno a tale percentuale. Rientrano in questa classe i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
• passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
• passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
In merito alla corretta quantificazione del fondo, la Sezione regionale di controllo per la Toscana (deliberazione 131/2022 PARI), ritiene infine opportuno prendere in considerazione l'intero importo della causa sia per i contenziosi per i quali il coefficiente di rischio sia superiore al 50 per cento, sia quelli per i quali l'ente ha registrato, nei precedenti gradi di giudizio, una sentenza sfavorevole. In tal caso l'ente potrebbe ripartire la somma complessiva, qualora particolarmente rilevante, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Il Fondo perdite società partecipate
L'articolo 21 del Tusp disciplina l'obbligo, in capo agli enti partecipanti che adottano la contabilità finanziaria, di accantonare, tra i fondi della missione 20, un apposito fondo vincolato di importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano invece il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Tali accantonamenti dovranno essere correlati al risultato di gruppo se la partecipata redige il bilancio consolidato. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. L'articolo 10, comma 6-bis, del Dl 77/2021 stabilisce infine, in considerazione degli effetti dell'emergenza pandemica, che l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

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