Imprese

Imprese in crisi, dopo l'ok al concordato non serve l'autorizzazione del giudice per partecipare alle gare

Il Tar Toscana chiarisce che in questa fase non è neppure necessaria la relazione di un professionista indipendente e l'esame di affidabilità del concorrente da parte della stazione appaltante

di Mauro Salerno

Per le imprese in crisi la possibilità di partecipare alle gare d'appalto è subordinata all'autorizzazione del giudice soltanto se non sia ancora intervenuta l'omologa del concordato; dopo l'ok al piano, l'autorizzazione non serve più, così come non occorre che la partecipazione sia accompagnata dal deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la conformità al piano concordatario e la capacità dell'impresa di adempiere al contratto. È quanto chiarisce il Tar Toscana con la sentenza n. 286 del 20 marzo 2023.

Con la sentenza il Tar boccia il ricorso di un'impresa che aveva chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara da 19,3 milioni per la realizzazione di un fabbricato con cento posti letto aggiuntivi per l'ospedale Santo Stefano di Prato. La contestazione principale riguardava il fatto che l'impres risultata vincitrice, pur trovandosi in una situazione di concordato preventivo con continuità aziendale (omologato dal Tribunale di Roma con decreto del 9 ottobre 2020) fosse stata ammessa alla gara in assenza dell'autorizzazione del Tribunale e senza che la stazione appaltante avesse in alcun modo verificato la capacità dell'impresa in crisi ad adempiere al contratto. «Ad avviso della ricorrente- ricostruiscono i giudici - mentre i più recenti orientamenti della giurisprudenza sembrerebbero non reputare essenziale il requisito dell'autorizzazione, l'attestazione della capacità del concorrente di adempiere al contratto sarebbe indispensabile anche nella fase successiva all'omologazione del concordato preventivo, non configurandosi alcuna cesura tra la fase concorsuale del concordato e quella della sua esecuzione».

Non la pensa così il Tar Toscana, che dopo aver ripercorso la normativa di riferimento, chiarisce che «per le imprese in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, la
partecipazione all'affidamento di pubbliche commesse è subordinata all'autorizzazione del giudice soltanto se non sia ancora intervenuta l'omologa del concordato. Dopo l'omologa, l'autorizzazione non occorre, come non occorre che la partecipazione sia accompagnata dal deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la conformità al piano concordatario e la capacità dell'impresa di adempiere al contratto, che, nel sistema delineato dall'art. 95 co. 3 e 4 del d.lgs. n. 14/2019, costituisce appunto il presupposto all'autorizzazione». Dunque nessuna delle contestazioni mosse dal ricorrente trova una sponda al Tar.

«In questa ottica - si legge sempre nella sentenza - , la tutela dell'interesse pubblico al corretto adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento è assicurata proprio dall'omologazione del concordato con continuità aziendale, che implica un giudizio positivo in ordine alla capacità dell'impresa di operare nel circuito economico-produttivo e, così facendo, di soddisfare i creditori attraverso l'esercizio delle proprie attività, ivi inclusa
l'acquisizione di contratti pubblici sulla base dei requisiti di idoneità tecnico professionale
ed economico-finanziaria di volta in volta richiesti». Giusta dunque l'ammissione alla gara dell'impresa risultata poi vincitrice «senza che vi fosse alcun obbligo di corredare la domanda di partecipazione con la relazione indipendente volta ad attestare la conformità della
partecipazione al piano e l'affidabilità della concorrente». Per gli stessi motivi «la stazione appaltante non era tenuta ad esaminare la relazione ed a fornire riscontro delle proprie valutazioni».

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