Fisco e contabilità

Corretta gestione contabile dei fondi Pnrr alla prova del rendiconto 2022

La contabilizzazione dell'Fpv avviene solo nelle circostanze in cui l'accertamento dell'entrata anticipa temporalmente la realizzazione della spesa

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

In vista della chiusura del rendiconto 2022, sono molti i dubbi degli enti locali sulla corretta gestione contabile dei fondi del Pnrr. Queste risorse devono essere gestite nel rispetto delle disposizioni nazionali e della normativa europea applicabile, richiamata dalle apposite norme e circolari. Per la contabilità gli enti locali devono, inoltre, rispettare il Dlgs 118/2011 costituendo il fondo pluriennale vincolato (Fpv) in presenza di contributi già erogati a fine 2022 e reimputando entrate e spese negli altri casi.

Il Principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) disciplina il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Tale saldo, che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento ai progetti Pnrr, la contabilizzazione del Fpv avviene solo nelle circostanze in cui l'accertamento dell'entrata anticipa temporalmente la realizzazione della spesa. Il Principio contabile specifica, infatti, che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese».

Non è, invece, necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato - prosegue il principio contabile - nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Per tutti i trasferimenti a rendicontazione, essendo accertamenti e impegni imputati allo stesso esercizio per pari importo, nell'ipotesi di reimputazione degli impegni occorre provvedere anche alla contestualmente reimputazione degli accertamenti, senza costituire o incrementare il Fpv. Sono, ad esempio, contributi a rendicontazione quelli per il digitale.

Riguardo alle spese per gli investimenti di lavori pubblici è utile rammentare che è consentita la creazione/conservazione del Fpv per le spese non ancora impegnate, purché siano verificate le condizioni previste dal punto 5.4.9 del principio contabile, come modificato dal Dm 1° marzo 2019.

Ogni ente deve, in concreto, applicare le regole contabili ai diversi progetti Pnrr.

In merito ai contributi per i quali c'è stato il versamento di una prima quota in acconto, in genere nella misura del 10%, tale erogazione rappresenta un'entrata che anticipa le spese corrispondenti, mantenuta nella competenza 2022. In spesa, per la parte corrispondente a tale introito, è costituito il Fondo Pluriennale Vincolato nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto 5.4.9. del Principio contabile della gestione finanziaria (avvio gara per la progettazione di livello superiore al minimo, piuttosto che impegno di altre voci del quadro economico diverse dalle spese tecniche eccetera).

La restante parte del progetto al netto dell'acconto, dovrà essere gestita come contributo a rendicontazione. Sarà, pertanto, il cronoprogramma di spesa a determinare l'imputazione delle entrate relative al contributo stesso, attraverso il meccanismo della reimputazione contestuale delle entrate e delle spese correlate.

É, dunque, errato accertare tutte le entrate sulla prima annualità; esse dovranno, invece, essere imputate tenendo conto di un duplice criterio: sul primo anno per la parte in acconto, sulle annualità successive per le ulteriori somme, sulla base delle annualità di imputazione della spesa, in relazione al relativo cronoprogramma.

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