I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna bonifica siti inquinati

di Mattia Errico

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Misure di messa in sicurezza – Discrezionalità della P.A. – Sindacato del giudice amministrativo – Limitato a esiti abnormi o manifestamente illogici

L’autorità amministrativa, nei casi di inquinamento ambientale, dovendo risolvere questioni tecniche di particolare complessità, consistenti in valutazioni sottese ai provvedimenti in materia di MISE, caratterizzazione e bonifica, dispone – nell’individuare le soluzioni applicabili – di una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi o, comunque, manifestamente illogici.

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Individuazione del responsabile dell’inquinamento – Criterio causale di imputazione delle responsabilità – Più probabile che non

L’individuazione della responsabilità per l’inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del “più probabile che non” (e non, invece, su quello del “superamento di ogni ragionevole dubbio”), stante, tra l’altro, la caratterizzazione riparatoria e non sanzionatoria della disciplina stessa; è pertanto sufficiente – affinché s’intenda legittimamente accertato il responsabile – che il nesso eziologico ipotizzato dall’Amministrazione sia più probabile della sua negazione, potendosi, a tali fini, accedere anche alla prova per presunzioni.

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Individuazione del responsabile dell’inquinamento – Prova liberatoria – Onere del privato – Prova analitica

Ove l’Amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l’ascrivibilità dell’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere di fornire la prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività, essendo necessario provare – con pari analiticità – la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell’inquinamento.

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Contaminazioni storiche – Obblighi di bonifica e messa in sicurezza – Pericolo attuale di aggravamento

L’articolo 242, comma 1, del codice dell’ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle “contaminazioni storiche”, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e conclusasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di aggravamento della situazione sia ancora attuale.

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Individuazione del responsabile dell’inquinamento – Responsabilità in termini sostanziali – Successione e trasferimento d’azienda – Responsabilità dell’acquirente

La responsabilità dell’impresa per l’inquinamento va intesa in termini sostanziali, considerando che i fenomeni societari relativi ai gruppi, alle forme di successione e al trasferimento d’azienda danno luogo ad una successione universale inter vivos che, secondo i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. la pronuncia n. 10 del 2019, avente ad oggetto la bonifica di siti inquinati per un inquinamento di origine industriale risalente nel tempo e nei confronti di una società non responsabile dell’inquinamento, ma da questa avente causa per effetto di successive operazioni di fusione di società per incorporazione), generano la responsabilità dell’acquirente.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 giugno 2022, n. 1352

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Individuazione del responsabile dell’inquinamento – Obbligo di riparazione solo in misura pari al contributo causale nei confronti dell’inquinamento – Indizi plausibili – Vicinanza impianto all’inquinamento – Corrispondenza tra le sostanze trovate e quelle utilizzate dall’operatore

Dato che, conformemente al principio «chi inquina paga», l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento, per poter presumere secondo tali modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 9 marzo 2010, resa nella causa C-378/08, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Individuazione del responsabile dell’inquinamento – Causa come aumento del rischio – Elementi indiziari – Prova in via diretta o indiretta tramite presunzioni semplici

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-188/07), nell'interpretare il principio "chi inquina paga" (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), fornisce una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ossia come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento; la giurisprudenza nazionale, di converso, ha a più riprese rilevato che il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo in quanto la prova può essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 5668

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Carattere permanente dell’illecito –Contaminazioni storiche – Soggetti obbligati

Accedere alla tesi secondo la quale le contaminazioni “storiche” non potrebbero mai porre in capo al loro autore un obbligo di bonifica, determinerebbe la paradossale conclusione che tali necessarie attività, a tutela della salute e dell’ambiente, debbano essere poste a carico della collettività e non del soggetto che le ha poste in essere e ne ha beneficiato; ne consegue che è del tutto ragionevole porre l’obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell’omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l’immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2022, n. 217

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Contaminazioni storiche – Soggetti obbligati

Le norme in materia di obblighi di bonifica non sanzionano ora per allora la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verificazione della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente. Del resto, la risalenza dell'evento generatore dell'inquinamento funge da fattore di esclusione dell'applicazione della normativa del d.lgs. n. 152 del 2006 con esclusivo riferimento agli istituti delineati dalla Parte VI, mentre gli articoli 242 e 244 sono dettati nell'ambito della Parte IV (cfr., in proposito, l'art. 303, lett. f] e g], del decreto n. 152); inoltre, l'art. 242 menziona espressamente i casi di contaminazioni cosiddette "storiche" (cfr. i commi 1 e 11).

Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 novembre 2021, n. 7709

Ambiente – Bonifica siti inquinati – Obblighi di bonifica parziari – Solo in relazione a danni-conseguenza distinti e distinguibili

La ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l’onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili “paga per quanto ha inquinato”, essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L’azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172