Fisco e contabilità

Capoluoghi di provincia in crisi finanziaria, slittano i termini per aderire all'accordo di ripiano del disavanzo e del piano di riequilibrio

Approvati dalle Commissioni riunite V e VI gli emendamenti in riferimento all'articolo 43 del decreto Aiuti

di Maria Nardo

Sono stati approvati dalle Commissioni riunite V e VI, in riferimento all'articolo 43 del decreto Aiuti (Dl 50/2022), gli emendamenti che prorogano importanti scadenze per i Comuni capoluogo di provincia in dissesto o predissesto.

Cambiano in particolare i contenuti dei commi 2 e 3 e viene introdotto il comma 5-bis. Mentre rimane invariato il comma precedente in cui si dispone, per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del Dlgs 149/2011, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.

Per il ripiano del disavanzo, l'articolo 43 – per i Comuni capoluogo di provincia che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del rendiconto 2020 – prevede al comma 2 la possibilità di sottoscrivere un "accordo" con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Con la sottoscrizione dell'accordo, «il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021».

Secondo il testo originario dell'articolo 43 l'accordo doveva essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 50/2022 pubblicato il 17 maggio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale n. 114. Con l'approvazione degli emendamenti tale termine è stato spostato al 15 ottobre 2022.

Il comma 3 del medesimo articolo, inoltre, nella sua versione originaria, subordinava la possibilità di sottoscrivere l'accordo di cui sopra previa proposta di misure di risanamento che i comuni capoluogo di provincia avrebbero dovuto presentate al tavolo tecnico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del 17 maggio 2022.

Con l'approvazione dell'emendamento la scadenza della proposta contenente le misure, tra quelle elencate all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2022, si posticipa al 31 luglio 2022.

Le nuove scadenze relative alla proposta delle misure (31 luglio 2022) e alla sottoscrizione dell'accordo (15 ottobre 2022) ha necessariamente comportato lo slittamento del termine di rimodulazione e riformulazione dei piani di riequilibrio dei Comuni in predissesto in base all'articolo 243-bis anche quando vi è ricorso pendente innanzi alle Sezioni riunite.

Una modifica questa necessaria considerato che i due atti - accordo e piano di riequilibrio dovranno essere coerenti tra loro e il primo garantirà la sostenibilità dell'altro.

Si ricorda che la legge di conversione del decreto Milleproroghe del 25 febbraio 2022, all'articolo 1, comma 992, ha previsto - per i Comuni in cui non si è concluso l'iter di approvazione del Piano - la possibilità di rimodularlo o riformularlo comunicando entro i successivi sessanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale volontà. Il Piano secondo il comma 994 è da approvarsi in consiglio entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, quindi entro gli ultimi giorni del mese di luglio 2022.

Con l'approvazione degli emendamenti salta, dunque, la scadenza per la rivisitazione del piano di riequilibrio ma solo per i comuni che avviano la procedura prevista ai commi 2 e 3 dell'articolo 43 che verrà posticipa al 31 dicembre 2022 e comunque entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©