Personale

Unioni, niente deroghe per le assunzioni di assistenti sociali

Circoscritto l'ambito applicativo dell'articolo 33 del Decreto Crescita

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Le assunzioni di assistenti sociali a valere sulle somme individuate dai commi 797 e seguenti della legge 178/2020 non possono essere effettuate dalle Unioni di comuni derogando ai propri limiti in tema di capacità assunzionale. Queste le conclusioni cui giunge la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione 138/2022/PAR.
Il tema risulta cruciale, perché è assai diffusa l'attribuzione delle funzioni socioassistenziali da parte dei Comuni alle loro forme associative.

Com'è noto, la legge di bilancio per il 2021 ha individuato due strumenti a sostegno del potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola oppure associata:
• da un lato ha introdotto un contributo economico da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pari a 20.000 o 40.000 euro all'anno a seconda del rapporto numerico assistenti sociali/popolazione residente, per ogni nuovo assistente sociale assunto a tempo indeterminato dal comune o dall'ambito territoriale (commi 797-800);
• dall'altro ha previsto la deroga, per l'effettuazione delle assunzioni di cui sopra, alle regole sulla capacità assunzionale dei comuni (comma 801).

Se il primo strumento è utile a sollevare il bilancio degli enti, perché consente di coprire in buona parte - se non del tutto - il costo delle nuove unità di personale, il secondo interessa almeno altrettanto le amministrazioni locali, perché solo attraverso il superamento dei vincoli alle assunzioni è davvero possibile aumentare la dotazione organica, e nel caso specifico la consistenza numerica degli assistenti sociali. Il sollievo finanziario dato dal contributo, in sostanza, resta un po' fine a sé stesso se non è accompagnato dalla concreta possibilità di reclutare superando i tetti assunzionali attuali.

Il comma 801, però, è formulato facendo riferimento esclusivo ai comuni e alle norme assunzionali loro applicabili: la deroga ai vincoli sulla capacità assunzionale vale solo per l'articolo 33 del Dl 34/2019. Perfino ridondante (dato il contenuto dell'articolo 7, comma 1, del Dm attuativo 17 marzo 2020) risulta la successiva deroga ai commi 557 e 562 della legge 296/2006 per il tetto alla spesa di personale.

Non c'è traccia, nella disposizione, né delle unioni né del loro vincolo specifico, ossia il comma 229 della legge 208/2015 che tuttora le assoggetta al regime del turn over. Le unioni risultano quindi soggettivamente escluse dal raggio d'azione della deroga.

In effetti, richiamata la delibera 4/2021/QMIG della Sezione delle Autonomie, che ha circoscritto l'ambito applicativo dell'articolo 33 del Decreto Crescita escludendo le unioni dalla sua portata, la Sezione sarda rileva come non sia consentito «dare corso ad interpretazioni additive o derogatorie dirette ad eludere i limiti specificamente previsti dal Legislatore per le Unioni di comuni (…) in mancanza di una espressa previsione che estenda all'Unione l'ambito soggettivo di applicazione delle norme espressamente formulate nei confronti dei soli Comuni».

Se ne ricava che, se le forme associative sono capaci di procedere direttamente ad assumere nuovi assistenti sociali, beneficiando, nei limiti in cui ciò sia previsto, del contributo economico annuo da parte del ministero, debbono però farlo a valere sulle proprie capacità assunzionali, che restano determinate secondo le regole loro applicabili. D'altronde, rimarcano i giudici contabili, «(…) riconoscere la possibilità di introdurre in via interpretativa deroghe agli specifici limiti previsti in materia di spesa per il personale delle Unioni di comuni (…) risulterebbe in contrasto anche con la finalità di progressiva riduzione della spesa che la costituzione dell'Unione dovrebbe perseguire».

Si conferma una disparità di trattamento tra Comuni e Unioni che forse non persegue al meglio la finalità della norma. Va detto, però, che questa è assai chiara nella sua estensione: solo il legislatore, se lo ritenesse, potrebbe modificarne contenuto ed effetti.

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