Fisco e contabilità

Partecipate, concessionari di parcometri, ripiano del disavanzo: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo<br/>

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

COMPENSI AMMINISTRATORI PARTECIPATE
Si ritiene che la problematica (legata alla limitatezza dei compensi riconoscibili alle amministratori delle partecipate in funzione del riferimento al 2013) possa essere risolta solo con l'emanazione del nominato decreto o con un intervento diretto del legislatore e non per effetto di una pronuncia interpretativa del giudice contabile sulla norma in argomento, considerata la natura e il chiaro tenore letterale della stessa. Diversamente, l'attività che il giudice contabile andrebbe a compiere in questa sede (in relazione al caso «spesa sostenuta nel 2013 oggettivamente e motivatamente del tutto irrisoria ed anacronistica») sembra essere non tanto quella di colmare una lacuna normativa (come si ritiene abbia legittimamente fatto il giudice contabile con riferimento all'ipotesi di assenza di compensi per l'anno 2013) ma piuttosto quella di sostituire (o quanto meno privare di effetti) una norma esistente e puntuale, dimostratasi nel tempo inadeguata a causa della non prevista considerevole "ultravigenza" della stessa realizzatasi nel tempo, con una diversa norma che, seppure ancorata a parametri di ragionevolezza e buon andamento, si rivelerebbe una creazione del giudice contabile.
Sezione regionale di controllo della Sardegna - Parere n. 124/2022

CONCESSIONARI PARCOMETRI E AGENTI CONTABILI
Sulla natura delle entrate da parcheggi a pagamenti, da qualificare come entrata di diritto pubblico, mette conto precisare che il codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, anche nel testo come modificato dai successivi interventi di adeguamento), stabilisce, all'articolo 6, n. 4, lettera d) che «L'ente proprietario della strada può…subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli» e, all'articolo 7, n. 1, che «Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco…lett. f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane». Il successivo comma 7 del medesimo articolo dispone che «I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la viabilità urbana». Alcun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alla natura pubblica di tali somme, sia perché i proventi dei parcheggi sono di spettanza del Comune in forza della normativa sopra richiamata, sia per la loro destinazione finalizzata ad interventi di pubblica utilità, anch'essa normativamente stabilita. Ne consegue l'attribuzione della qualifica di agente contabile al soggetto concessionario del servizio che ha il maneggio delle somme costituenti i proventi riscossi dagli utenti per la fruizione del servizio medesimo.
Sezione giurisdizionale della Sardegna - Sentenza n. 173/2022

RIPIANO DISAVANZO (ARTICOLO 188) E TRIENNIO
Il Comune avrebbe dovuto conseguire, nel 2020, un miglioramento del risultato di amministrazione almeno corrispondente alla prima quota di ripiano del disavanzo emerso in occasione dell'approvazione del rendiconto 2019, ai sensi dell'articolo 188 del Tuel. Avendo l'ente, invece, conseguito un miglioramento, a fine 2020, inferiore, ne deriva il mancato rispetto del piano di recupero del disavanzo di gestione 2019. A ciò si aggiunge che, con la successiva deliberazione, l'ente ha di fatto spostato ulteriormente in avanti - al triennio 2021-2023 - il recupero effettivo del disavanzo maturato, atteso che ha deliberato di ripianare, in tale triennio, il disavanzo residuale. Il Comune ha, pertanto, disatteso le previsioni di ripiano triennale del disavanzo di amministrazione 2019, riconosciuto ai sensi dell'articolo 188 del Tuel, nella parte in cui ha deliberato di ripianare il disavanzo anche oltre il 2022. Diversamente opinando - e dunque consentendo di procrastinare di anno in anno il rientro dal disavanzo maturato nel 2019 ove non sia conseguito, alla fine dell'esercizio, l'obiettivo di miglioramento previsto nell'ambito del recupero triennale - si avallerebbe un'illegittima deroga alla regola generale di ripiano, prevista dall'articolo 188 del Tuel, la quale «non consente di superare la durata della programmazione triennale, ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare arbitrario dato il determinante rilievo che il ‘fattore tempo' assume per l'effettività delle regole di corretta gestione finanziaria» (Corte costituzionale, n. 246/2021).
Sezione regionale di controllo del Lazio - Parere n. 88/2022

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