Fisco e contabilità

Ingressi non autorizzati in Ztl, le multe "seriali" vanno pagate tutte

Una serie di infrazioni al medesimo divieto ma sanzionabili autonomamente

di Michele Nico

In tema di accessi non autorizzati alle Ztl permane l'obbligo di pagare tutte le sanzioni anche in caso di violazioni plurime, quando l'automobilista che vi transiti non si limiti ad accedervi una sola volta, ma più volte e in tempi diversi, commettendo una serie di infrazioni al medesimo divieto ma sanzionabili autonomamente in base all'articolo 7, commi 9 e 14, del Codice della strada. Lo afferma la circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 7 settembre 2022, per dirimere le perplessità sorte sul punto dopo le modifiche al Codice della strada approvate dal decreto legge 68/2022, convertito in legge n. 108 del 5 agosto 2022.

L'unificazione dell'illecito
A seguito di quest'ultimo intervento il legislatore ha introdotto nel Codice l'articolo 198 bis, il cui comma 1 prevede che «la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata (…), ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione».
Il disposto aveva subito fatto pensare al superamento della linea interpretativa inaugurata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26434/2014, che partendo dal dato normativo di cui all'articolo 198 del Cds aveva statuito che nel caso in cui, tramite condotte reiterate – perpetrate anche in tempi diversi – l'automobilista effettui plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, il contravventore soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione ed è tenuto a pagare tutte le contravvenzioni.
La nuova circolare del ministero chiarisce invece che non cambia nulla, e che le multe reiterate non contestate immediatamente devono essere trattate come sanzioni plurime autonome e vanno pagate una per una, ancorché in alcuni casi qualche giudice di pace abbia dato ragione agli automobilisti in contenzioso con il Comune.
Secondo il ministero «con l'articolo 198 bis il Cds ha inteso introdurre un correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in presenza di ripetute violazioni riguardanti alcune norme tecniche o amministrative», ma perché si possa configurare un unico illecito amministrativo a fronte di violazioni dello stesso tipo occorre la contestuale presenza di requisiti specifici e predeterminati.

La deroga al principio generale
In ragione di ciò, spiega la circolare, «l'unificazione degli illeciti potrà trovare concreta applicazione solo per alcune violazioni"(come in tema di immatricolazione, possesso di carta di circolazione, revisione, ecc.), mentre "sono da considerarsi fuori dall'ambito di applicazione della nuova norma le violazioni riguardanti la mancanza di autorizzazione per la circolazione in specifiche aree o tratti di strada come, ad esempio, quelle di cui agli articoli 6 e 7 (violazione di divieti di circolazione mezzi pesanti, accesso a Ztl, ecc.)". Infatti il nuovo articolo 198 bis "deve essere letto in relazione all'articolo 198 che, disciplinando il concorso formale di violazioni, deroga al principio generale del cumulo giuridico delle sanzioni riguardanti l'accesso nelle zone a traffico limitato». Esclusa dunque la possibilità di pagare una sola volta (benché con sanzione di importo triplo) un numero indeterminato di violazioni per ingresso abusivo in ztl (o alla circolazione abusiva sulle corsie preferenziali), è il caso di ricordare che le disposizioni del Viminale, quale organo di coordinamento, sono dirette anche alle polizie locali, e impediscono ogni ulteriore e diversa interpretazione da parte degli organi di polizia stradale.

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