Fisco e contabilità

Scavalco d'eccellenza, piano della performance e perdite delle partecipate: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SCAVALCO D'ECCEDENZA
Il cosiddetto scavalco d'eccedenza implica che l'attività presso il Comune ricevente possa svolgersi solo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e per un numero massimo di 12 ore settimanali, non potendosi superare il limite di durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario di 48 ore a settimana. Il personale di cui l'Ente può avvalersi deve essere già assunto con contratto di lavoro individuale a tempo pieno presso altro ente e l'amministrazione di appartenenza deve aver rilasciato un'espressa autorizzazione. Il dipendente con rapporto di lavoro inquadrato secondo l'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004 deve essere retribuito sulla base dei parametri oggettivi di riferimento, a seconda della tipologia di lavoro (subordinato-autonomo) e per il numero di ore autorizzate, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, come chiarito anche dalla circolare del ministero dell'Interno n. 2/2005. In un'ottica di valorizzazione del merito, ciascun ente deve operare la graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa (non del dipendente), con conseguente assegnazione della retribuzione di posizione delle Po ricompresa nel range tra i 5mila e i 16mila euro.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 80/2022

PIANO DELLA PERFORMANCE
Il Piano della performance si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale. In ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 5, Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(…) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati». L'adozione del suddetto piano è condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire; inoltre, l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - DELIBERAZIONE N. 69/2022

ACCANTONAMENTI PER PERDITE DELLE PARTECIPATE
L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. La norma prevista dall'articolo 21 del Dlgs 175/2016 ha creato una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLE MARCHE - DELIBERAZIONE N. 43/2022

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