Fisco e contabilità

Stralcio parziale dei carichi fino a mille euro, rebus competenze negli enti locali in dissesto finanziario

Rimane in capo al consiglio dell'ente dissestato la facoltà di decidere o meno l'adozione del provvedimento

di Fortunato Pitrola e Angelo Scandura

Gli strumenti deflattivi del contenzioso introdotti dalla legge di stabilità 29 dicembre 2022 n. 197 possono essere individuati in:
1) definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186 - 204);
2) stralcio dei carichi fino a mille euro per i crediti delle amministrazioni centrali affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (comma 222);
3) stralcio parziale dei medesimi carichi per i crediti degli enti territoriali (commi 227 - 229);
4) definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231).

La complessità della materia, rispetto alle imminenti scadenze, sta determinando significativi disagi agli operatori nell'adottarla correttamente considerando i diversi strumenti a cui ricorrere.

Circoscrivendo il presente lavoro alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 227-229, ossia lo «stralcio parziale dei carichi fino a mille euro», per gli enti territoriali dichiarati dissestati finanziariamente in base all'articolo 244 del Dlgs 267/2000 si ravvisa una criticità non rinvenibile negli enti locali in condizione di operatività ordinaria. Infatti, negli enti dissestati la competenza all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 229 su richiamato, è da attribuire al consiglio comunale oppure all'organo straordinario di liquidazione?

Il dettato dei commi da 227 a 229 individua il quadro normativo di riferimento. Nello specifico, il comma 227 prevede la possibilità di stralciare automaticamente sanzioni e interessi per le cartelle di importo fino a mille euro, fermo restando il dovuto a titolo di sorte capitale, mentre il comma 228 disciplina le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Il comma 229, invece, attribuisce la facoltà agli enti creditori di non applicare lo stralcio automatico di cui ai commi 227-228, per la sola componente accessoria (sanzioni e interessi), attraverso l'adozione di apposito provvedimento deliberativo nelle forme previste dall'ordinamento vigente.

Per individuare in capo a quale organo compete la decisione richiamata negli enti in dissesto finanziario, occorre richiamare le disposizioni in merito alla potestà impositiva di cui agli articoli 23, 117 e 119 della Costituzione a cui fa riferimento la disciplina dell'«autonomia finanziaria di entrata di competenza degli enti locali"» che, attraverso l'adozione di propri regolamenti, la esercitano in base all'articolo 52 del Dlgs 446/1997.

Laddove per gli enti locali in condizioni di operatività ordinaria l'organo competente all'adozione dei provvedimenti richiamati è il consiglio comunale (articolo 42, comma 2, lettera f) del Dlgs 267/2000), per gli enti in dissesto occorre evidenziare che l'organo straordinario di liquidazione è competente sugli atti e sui fatti verificatisi entro l'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Con riferimento alla gestione dei residui dell'ente, l'Osl è competente all'estinzione dell'indebitamento pregresso attraverso la realizzazione e riscossione dei residui attivi appartenenti alla massa attiva, tra questi sono presenti quelli a cui i commi 227-229 su richiamati fanno riferimento.

Alla luce del quadro complessivo delineato, a parere di chi scrive, non rinvenendosi disposizioni che attribuiscono all'organo straordinario di liquidazione la potestà di disciplinare la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 229, richiamato, è del tutto evidente che rimane in capo al consiglio dell'ente dissestato la facoltà di decidere o meno l'adozione del provvedimento. Diversamente, ossia in caso di mancata adozione del provvedimento consiliare, sull'ente potrebbe ricadere la possibilità di compensare con risorse aggiuntive la gestione liquidatoria per i mancati introiti derivanti dallo stralcio automatico.

(*) Componenti del gruppo di lavoro Ancrel su Enti in piano di riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto finanziario»

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