Fisco e contabilità

L'armonizzazione contabile nei Comuni, qualche spunto critico

di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel

L'armonizzazione contabile introdotta negli enti locali dal Dlgs118/2011, oltre a tanti aspetti positivi, continua a presentare per gli operatori diversi aspetti critici che ne frenano le potenzialità. Se ne è discusso di recente anche a Sansepolcro, nel convegno di “Contare” per il 500° di Luca Pacioli.
La riforma contabile è arrivata negli enti in un periodo già fittissimo di nuovi obblighi legislativi. Solo per citarne alcuni: nuovo pareggio di bilancio, fattura elettronica, split payment, obblighi di trasparenza Anac, Foia, open data, riforme delle partecipate e del codice appalti, questionari Sose, nuova Bdap, Sireco e si potrebbe continuare a lungo. Tutto questo mentre gli uffici comunali, minati da anni di blocco del turnover, sono numericamente falcidiati e con età media ben superiore ai 50 anni; la formazione e l'assistenza interna nei confronti degli altri operatori comunali, spesso ancora impreparati alla nuova contabilità, ne risentono drammaticamente. La «cultura dell'adempimento», rinnegata a parole, è di fatto rientrata di prepotenza nelle ragionerie, soffocando la gestibilità dei bilanci da parte delle amministrazioni comunali.

Il bilancio di cassa
Il ritorno dopo 20 anni della previsione di cassa, accanto a una teorica migliore programmazione dei flussi, ha imposto la necessità di continue variazioni di bilancio e fitte complicazioni informatiche di relazione con i tesorieri (non a caso, sempre più restii a accettare i Comuni come clienti) e con la nuova Bdap. Forse lo stesso risultato si poteva ottenere con strumenti più sintetici e semplici.

La disciplina delle variazioni di bilancio
L'articolo 175 del Dlgs 267/2000 è divenuto il più complicato dell'intero Tuel. L’Ifel ha censito ben 27 tipologie diverse di variazione, con competenze le più variegate che vanno dai consigli ai responsabili dei servizi. Le variazioni sono spesso incomprensibili per i consiglieri comunali e richiedono una «legenda» in chiaro da parte del ragioniere.

L'avanzo di amministrazione
Alla semplice struttura originaria degli articoli 187-188 del Tuel si sono aggiunte negli anni componenti sempre più sofisticate, fino all'attuale formulazione sintetizzata nel prospetto 5/2 del rendiconto armonizzato. La complicata composizione e la difficile lettura dell'avanzo lo rende spesso per le amministrazioni una sorta di «bilancio sommerso», la cui programmazione è ardua e il cui utilizzo per gli investimenti non è affatto semplice, malgrado i lodevoli correttivi dell'ultima legge di bilancio.

Il fondo pluriennale vincolato
È un concetto percepito degli operatori come «ibrido» fra quelli canonici di avanzo vincolato e di residuo. Per gli enti locali è una peculiarità (rispetto agli altri enti pubblici in contabilità finanziaria) di cui forse non c'era bisogno. Il fondo pluriennale vincolato accresce sicuramente la complessità gestionale del bilancio e limita la gestibilità dei conti per le amministrazioni.

La contabilizzazione delle somme vincolate per cassa
Il punto 10 del principio contabile 4/2 impone la continua, minuziosa e laboriosa contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali, degli anticipi di tesoreria e del loro rispettivo reintegro, applicando quanto previsto dal TUEL all'art. 195, comma 2 e all'art. 209 comma 3-bis. Ne consegue l'artificiosa “esplosione” di entrate e spese per pari importo, che rende esorbitante ed, in ultima analisi, insignificante su base annua la parte “bassa” dei bilanci finanziari (entrate titoli 7 e 9, uscite titoli 5 e 7).

La complessità del rendiconto di gestione
Il documento è caratterizzato da un eccesso di allegati e indicatori, spesso ripetitivi al limite del tautologico. Inondare i politici e gli stakeholders di tanti dati così specifici e dettagliati finisce per non fornire loro nessuna informazione utile e rende faticosamente rispettabile la scadenza del 30 aprile. La tassatività del termine, anche quest'anno, ha messo in difficoltà migliaia di Comuni, con sicuro detrimento della qualità dei procedimenti di chiusura dei conti.
Il rendiconto finanziario consolidato
L'articolo 11, comma 8, del Dlgs 118/2011 lo impone ai Comuni con le proprie Istituzioni costituite in base all’articolo 114 del Tuel; diversamente dal bilancio consolidato economico-patrimoniale, non è prevista una soglia di significatività della partecipazione. Il documento va approvato in Consiglio comunale e consta di ben 13 documenti contabili, ma il più delle volte si traduce in un'inutile complicazione, con ingiustificati costi di software e operativi, e informazioni doppie su bilanci già ben noti al Consiglio.

La contabilizzazione degli investimenti
Con i nuovi princìpi, molti Comuni lamentano la difficoltà di tracciare finanziariamente le spese di investimento in maniera organica. Il ripetuto transito dello stesso investimento nell'avanzo vincolato, la sua successiva applicazione o l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato tendono a confondere la natura delle fonti di finanziamento per gli interventi di respiro pluriennale. Il problema si acuirà rapidamente con la progressiva - e salutare- ripresa degli investimenti locali a cui si assiste dal 2016.

Novità positive
Per concludere, alcune novità positive del nuovo ordinamento che necessiterebbero di qualche semplificazione: il Dup (ne va chiarito meglio l'iter e va coordinato con gli altri strumenti di programmazione settoriale); l'accurata disciplina delle fasi di entrata e di spesa (sulle sanzioni del codice della strada e non solo il meccanismo si potrebbe sicuramente snellire); il Fondo crediti dubbia esigibilità (su cui recentemente la Commissione Arconet ha respinto le proposte dell’Anci); la contabilità economico-patrimoniale (che resta necessariamente in secondo piano, se non si snellisce il quadro degli adempimenti finanziari); il ruolo dei revisori, per i quali servirebbe qualche competenza in meno ed un maggior coordinamento delle scadenze (per esempio, quelle su riaccertamento e rendiconto).
C'è da sperare che su questi temi prosegua la riflessione della Commissione Arconet e del legislatore, per giungere ad un sistema più razionale ed efficiente per il governo della finanza locale.

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