I temi di NT+L'ufficio del personale

Salario accessorio, rimborso spese legali, selezioni interne e inconferibilità dell'incarico

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Limite al salario accessorio
«L'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 ha posto un limite all'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (in senso conforme la Corte dei conti Puglia, deliberazione n. 6/2022/PAR)». È quanto ha affermato la Corte dei conti Sicilia, con la delibera n. 22/2022/PAR del 16 febbraio 2022.

Rimborso spese legali al segretario comunale
La Corte di cassazione, sezione lavoro con l'ordinanza n. 4146/2022 ha stabilito che ai fini del diritto al rimborso delle spese legali, il segretario comunale – pur intrattenendo un rapporto di lavoro con il ministero dell'Interno (Agenzia dei segretari) – deve considerarsi, a tutti gli effetti, un dipendente dell'ente locale presso il quale presta servizio, sia pure in via temporanea, in relazione alla durata dell'incarico e allo stesso si applicano le regole del pubblico impiego in generale ovvero quelle specifiche degli enti locali, in quanto applicabili e compatibili. Quindi l'entità del rimborso delle spese per il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio (articolo 18 del Dl 67/1997, convertito in legge 135/1997), va riconosciuta nei limiti dello "strettamente necessario", secondo il parere di congruità, di natura consultiva, dell'avvocatura erariale. L'avvocatura – nella prospettiva di un contemperamento tra le esigenze di salvaguardia della spesa pubblica e di protezione del dipendente – non può limitarsi a un'applicazione pedissequa delle tariffe forensi, ancorata ai minimi tariffari, né mirare a tenere indenne da ogni costo l'interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del funzionario in relazione alle accuse mosse e ai rischi del processo penale, nonché la conformità della parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

Selezioni interne per progressioni verticali
Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 1301/2022 ha fornito le seguenti indicazioni relative alle procedure tese a valorizzare le professionalità interne attuate secondo quanto previsto dal Dlgs 75/2017:

• la selezione ben può essere operata mediante il solo colloquio (come prova d'esame) nel cui contesto venga richiesto al candidato sia una descrizione dell'attività professionale svolta all'interno dell'ente che l'esame di casi concreti/problemi pratici, finalizzati ad accertare le capacità di utilizzare ed applicare le nozioni teoriche;
• le domande rivolte possono essere incentrate sugli istituti del diritto amministrativo ed è del tutto infondata la censura proposta secondo la quale la prova orale avrebbe dovuto essere calibrata sulla specifica professionalità posseduta da ognuno dei partecipanti;
• nel suddetto contesto, legittimamente la commissione ha ritenuto di individuare nel diritto amministrativo la "base comune" trasversale alle professionalità del profilo e all'uopo ha predisposto una batteria di domande non solo nozionistiche, ma anche di carattere specifico, dove la teoria era la base di partenza del colloquio, incentrato poi su fattispecie concrete;
• si deve ritenere, poi, dato di comune esperienza quello secondo cui, anche attraverso le modalità espositive, è possibile capire il grado di competenza del candidato e la sua capacità di contestualizzare le nozioni teoriche e di farne uso nella pratica lavorativa;
• quando il bando non preveda espressamente un punteggio specifico e distinto per l'esperienza professionale maturata, è corretto attribuire (ad ogni colloquio) un punteggio complessivo, risultante dall'apprezzamento globale del profilo del candidato;
• si tratta di una scelta logica e ragionevole, soprattutto quando il curriculum di ogni candidato sia già stato specificamente apprezzato in sede di valutazione dei titoli.

Inconferibilità dell'incarico
Con la delibera n. 75/2022, l'Anac ha esaminato la posizione di un dirigente amministrativo (sanitario) condannato, in primo grado, con sentenza non definitiva e aggiunta della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in relazione al reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, previsto e punito dall'articolo 326 del codice penale.

L'Autorità ha rilevato:
• l'inconferibilità dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 39/2013;
• l'immediata efficacia dell'inconferibilità derivante da sentenza di condanna non definitiva alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
• l'inapplicabilità dell'articolo 3, comma 4, del Dlgs 39/2013 ovvero l'impossibilità di conferire incarico diverso da quello che comporta l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione;
• l'applicabilità, per tutta la durata dell'inconferibilità, derivante da sentenza di condanna non definitiva alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, della misura della sospensione cautelare dal servizio prevista dal Ccnl di riferimento.