Fisco e contabilità

Verifica a traguardi intermedi per il monitoraggio del piano di rientro del disavanzo

Nella relazione sulla gestione al rendiconto, la composizione delle quote residue di disavanzo ancora da coprire

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

La gestione della copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione, a seguito dell'approvazione del Dm 7 settembre 2020, ha assunto sempre maggior importanza all'interno dell'attività di controllo degli enti locali, che sono ora tenuti a curarne la copertura con le diverse modalità previste per ogni singola tipologia e sono chiamati quindi a produrre, all'interno della relazione sulla gestione al rendiconto, la composizione delle quote residue di disavanzo ancora da coprire e da applicare ai futuri bilanci di previsione.

L'accertamento del disavanzo in sede consuntiva e la verifica del suo stato di ripiano impone all'organo consiliare, deputato ad esercitare le funzioni preordinate al mantenimento degli equilibri e all'adozione delle eventuali misure di risanamento, di approvarle in modo tempestivo nel rispetto delle regole previste dal legislatore. Per tale motivo è stato introdotto anche un altro onere informativo all'interno della gestione annuale dell'ente, utile a favorire l'esercizio di tali attribuzioni consiliari, che si esplica con la presentazione di una relazione semestrale da parte del sindaco sull'effettivo andamento del piano di rientro.

L'articolo 188 del Tuel, infatti, codificando l'obbligo del recupero del disavanzo, ne ha declinato alcuni aspetti procedimentali, tra cui è prevista la redazione formale di un piano di rientro e la sua verifica a traguardi intermedi, da sottoporre al parere dei revisori. Per capire, però, se tutte le tipologie di disavanzo siano ricomprese in tale obbligo, è utile ricondursi alla Faq n. 40 del 1° luglio 2020 di Arconet che, trattando della facoltà concessa agli enti dall'articolo 111, comma 4-bis, del Dl 18/2020 di poter evitare l'applicazione al bilancio di eventuali quote di disavanzo finanziato in anticipo grazie alla registrazione di minori impegni o maggiori accertamenti previsti dal piano di rientro negli anni successivi, specifica alcuni aspetti utili all'approfondimento delle attività informative sul disavanzo poste a carico degli enti locali e cioè:
a) per calcolare l'effettiva quota di disavanzo ripianata, necessaria a verificare se l'ente possieda degli spazi di riduzione nel bilancio di previsione, occorre prendere in considerazione il maggior disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio precedente (n), ossia la differenza fra il risultato di amministrazione – parte disponibile – dell'anno n e il disavanzo obiettivo come determinato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio ancora precedente con l'applicazione delle quote di disavanzo già previste per l'anno n+1. Il calcolo, inoltre, deve tener conto, del piano di rientro formalmente approvato, la cui adozione non era obbligatoria per gli enti che avevano registrato l'extra deficit in sede di avvio della contabilità armonizzata;
b) per quanto riguarda il recupero delle quote di disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario (articolo 3, comma 7, del Dlgs 118/2011) e spalmato sulla base del Dm 2 aprile 2015, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del Dl 18/2020, che consente di ridurre la quota a carico del nuovo preventivo, nel caso in cui si accerti il maggior recupero rispetto a quanto inizialmente preventivato. Ciò in quanto tali enti non erano tenuti ad approvare un piano di rientro in cui andavano specificate le azioni di risanamento sulle entrate e sulle spese. Di conseguenza, però, si può ritenere che, non essendo tali enti tenuti alla redazione del piano di rientro, al contempo non siano tenuti a presentare la relazione semestrale prevista dall'articolo 188 del Tuel, ma solo a garantire il mantenimento degli equilibri evitando il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale o alla dichiarazione di dissesto, con modalità da monitorare con gli ordinari strumenti di verifica degli equilibri previsti nel Tuel.

La posizione assunta da Arconet rappresenta un'interpretazione della norma che, seppur autorevole, potrebbe comunque essere messa in discussione dalla magistratura contabile, nello spirito di corretta applicazione delle regole imposte al fine di limitare la discrezionalità degli enti in deficit e di garantire il mantenimento degli equilibri in via prospettica.

Agli enti locali che presentano situazioni di disavanzo è consigliabile, comunque, di adottare ogni misura di monitoraggio ritenuta necessaria da rapportarsi alle effettive condizioni di ogni singolo ente, da concordarsi con l'organo di revisione che, insieme al responsabile finanziario, è chiamato a garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri strutturali di bilancio.

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