Fisco e contabilità

Dup e bilancio possono essere approvati insieme: basta rispettare le regole

Come comportarsi per superate le eccezioni che costituirebbero causa della violazione sull'obbligatoria seduta consiliare dedicata

di Francesco Bruno

La sentenza del Tar Puglia n. 256/2023, ripropositiva delle precedenti sentenze 241 e 1505 del 2019 della stessa sezione I del Tar Bari, commentata nell'articolo pubblicato su Nt+ Enti locali & edilizia dello scorso 27 febbraio, ha causato forti preoccupazioni nei tanti enti locali in cui Documento unico di programmazione (Dup) e bilancio di previsione sono approvati nella stessa seduta e, non di rado, contestualmente con lo stesso provvedimento.

A prescindere dall'esito dell'appello al Consiglio di Stato che il Comune condannato ha presentato sull'ultima sentenza (256/2023), è da rilevare che in nessuno dei tre casi oggetto delle sentenze di illegittimità procedimentale era stato rispettato il disposto dagli articoli 151 e 170 del Tuel, che prescrivono la presentazione del Dup al consiglio entro il 31 luglio di ogni anno «per le conseguenti deliberazioni».

La motivazione addotta per le condanne è, infatti, sostanzialmente, quella della mancata convocazione e svolgimento di una specifica seduta consiliare dedicata alla discussione e approvazione del Dup, da cui consegue che il bilancio di previsione non può dirsi redatto e approvato in coerenza con il documento unico di programmazione approvato dal consiglio.

Non c'è dubbio che, nei casi oggetto di sentenza, non risulta rispettata la disposizione dell'articolo 170, comma 5, del Tuel, per il quale «il documento unico di programmazione costituisce atto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione».

Se la giunta, invece, rispettando le norme vigenti, sottopone anticipatamente il Dup al consiglio e questo lo approva senza modifiche, si realizza la condizione della specifica seduta consiliare dedicata e lo schema di bilancio presentato dalla giunta al consiglio entro il 15 novembre può dirsi essere redatto in coerenza con il Dup.

Analogamente, la condizione si realizza se, dopo la sottoposizione al consiglio della proposta di Dup, l'organo consiliare adotta un provvedimento di richieste di integrazioni al contenuto, dalle quali conseguono modifiche al Dup, recepite nella nota di aggiornamento presentata al consiglio entro il 15 novembre contestualmente allo schema di bilancio di previsione redatto in coerenza con la nota di aggiornamento stessa.

Sia nel primo caso – Dup approvato dal consiglio senza modifiche – che nel secondo – Dup definitivo integrato e modificato nella nota di aggiornamento, secondo l'atto di indirizzo del consiglio – con la presentazione contestuale al bilancio preventivo redatto in coerenza al contributo emerso nella seduta consiliare, non sussiste alcuna violazione procedurale e sostanziale che potrebbe determinare l'annullamento degli atti.

Verificandosi le due contingenze, possono ritenersi superate le eccezioni che costituirebbero causa della violazione sull'obbligatoria seduta consiliare specifica dedicata al Dup prima della formale presentazione dello schema di bilancio e della mancata coerenza del bilancio stesso con il contributo del consiglio fornito nella preliminare seduta dedicata al Dup.

La legittimità procedimentale dell'approvazione di Dup e bilancio in unica seduta può affermarsi essere, così, garantita.

Resta da valutare se gli atti programmatici del ciclo di bilancio non rispettano la fase propedeutica della sottoposizione al consiglio della proposta di Dup al 31 luglio e, nonostante ciò, il Dup definitivo ed il bilancio di previsione vengono entrambi presentati al consiglio entro il 15 novembre.

In quest'ultimo caso, a parte il contestabile mancato rispetto di una fase procedimentale, c'è da chiedersi se la mancanza del subprocedimento inficia il procedimento generale in modo tale da provocare l'annullabilità degli atti.

Appare plausibile pensare che il vulnus sia sanabile con l'indizione e lo svolgimento di una specifica seduta consiliare per la discussione del Dup, preliminare rispetto alla seduta per l'approvazione del bilancio di previsione. Se il Dup sarà approvato senza modifiche, la proposta di bilancio della giunta mantiene la coerenza con esso e potrà procedersi alla sua successiva approvazione. Se al Dup dovessero, invece, essere apportate modifiche e integrazioni a mezzo di emendamenti consiliari che ne variano il contenuto, nella successiva seduta dedicata al bilancio dovrà procedersi, preliminarmente, alla sottoposizione al consiglio ed approvazione degli emendamenti aventi refluenza sul bilancio derivanti dalle modifiche apportate al Dup.

Il prospettato procedimento sembra essere rispettoso della disciplina tesa a garantire l'esercizio effettivo delle funzioni del consiglio quale organo di indirizzo e programmazione. Non sarebbe, tuttavia, superfluo un chiarimento formale del competente ministero.

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