Personale

L'Inps detta i criteri per valutare la retribuzione di posizione dei segretari ai fini Tfs/Tfr

Per la fascia A o B di segreteria superiore a 10.000 abitanti, retribuzione di posizione valutabile nella misura interamente percepita

di Amedeo Di Filippo

Con il messaggio n. 1272/2023, l'Inps fornisce chiarimenti in merito alla valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (Tfs/Tfr) della intera retribuzione di posizione riconosciuta ai segretari comunali e provinciali.

Le clausole per i segretari
Il contratto relativo al personale dell'Area funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, riguarda i dirigenti delle amministrazioni del comparto, i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi (Pta) delle amministrazioni del comparto Sanità e, in relazione a quanto previsto dalla legge 124/2015, i segretari comunali e provinciali, ai quali è dedicata la Sezione IV, ossia gli articoli dal 97 al 111. L'articolo 11 della legge 124/2015 ha in particolare delegato il Governo ad adottare una serie di decreti tra i quali quello riferito all'inquadramento dei segretari comunali e provinciali (lettera b), n. 4), che in particolare ha disposto l'abolizione della figura e l'attribuzione alla dirigenza degli enti locali dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa nonché della funzione rogante, con contestuale inserimento nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali e soppressione dell'albo nazionale dei segretari. Decreto che non è stato emanato né mai lo sarà, in attesa della riscrittura del Tuel, tanto che il contratto ha inserito l'apposita sezione a loro dedicata.

L'Istituto pensionistico afferma che la collocazione contrattuale nell'area dirigenziale delle Funzioni Locali dei segretari di qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l'inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica, per cui conferma le disposizioni contenute nella nota operativa Inpdap n. 23 del 15 giugno 2011, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del contratto per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 1° marzo 2011, che ha rideterminato gli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C nelle misure annue lorde ivi indicate attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare.

Le retribuzioni
Con la nota operativa n. 23 del 2011 l'Inpdap, nell'evidenziare le disposizioni contrattuali che hanno effetti diretti sul trattamento pensionistico nonché sulla liquidazione dell'indennità premio di servizio e del Tfr, ha individuato il valore degli stipendi tabellari con gli incrementi, che hanno assorbito gli eventuali importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale, nonché quello della retribuzione di posizione, ridotta della quota parte conglobata nello stipendio tabellare. Ha inoltre individuato le voci utili ai fini del trattamento di fine rapporto: stipendio tabellare (esclusa la quota di retribuzione di posizione conglobata), tredicesima mensilità, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione, maggiorazione della retribuzione di posizione, maturato economico, retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, diritti di segreteria.

Riaffermando la valenza operativa della nota dal 2011, l'Inps conferma che per i segretari di fascia A o B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini Tfs nella misura interamente percepita; per quelli di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti è valutabile nei limiti dell'indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995. Essendo stato inoltre confermato il contenuto dell'articolo 4, comma 4, del contratto del 1° marzo 2011, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati. Quindi dettaglia la retribuzione tabellare utile ai fini Tfs/Tfr tenuto conto degli aggiornamenti intervenuti con il contratto del 2020.

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