Appalti

Appalti, il piano di attuazione della clausola sociale va inserito nella documentazione amministrativa

La presenza di informazioni sui costi della manodopera non viola il divieto di commistione tra offerta amministrativa e tecnica

di Stefano Usai

Il piano di riassorbimento, in attuazione della clausola sociale, deve essere inserito nella documentazione amministrativa dell'offerta. La presenza di informazioni relative ai costi della manodopera non determina violazione del divieto di commistione tra offerta amministrativa e offerta tecnica. In questo senso, la pronuncia del Tar Toscana, Firenze, n. 612/2022.

Il caso
La stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto di «servizi di manutenzione del verde pubblico per la tutela del decoro urbano 2021-2022» prevendendo, con la legge di gara, per i partecipanti (secondo quanto previsto dalle linee guida Anac n. 13) la presentazione del piano di riassorbimento nell'ambito della documentazione amministrativa.
Il piano presentato dall'aggiudicatario conteneva anche dati relativi alla spesa del personale da qui le censure del ricorrente che ha impugnato tutti gli atti di gara,dal bando all'aggiudicazione compresa la richiesta di inefficacia del contratto.
Secondo la censura principale l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per aver inserito «informazioni di spesa all'interno della busta relativa alla documentazione tecnica, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto portare (…) a disporre l'esclusione». In particolare, l'inserimento ha riguardato i costi della manodopera. Secondo il ricorrente, tra gli altri, detto modus operandi costituisce violazione del divieto di commistione tra le componenti dell'offerta.

La sentenza
I rilievi non persuadono il giudice. In primo luogo, già il disciplinare chiariva che il progetto di riassorbimento, diretto ad illustrare l'attuazione pratica della clausola sociale da parte dell'appaltatore, andasse inserito «nella documentazione di gara» e redatto con le schede di inquadramento del personale da riassorbire. E va in questa direzione, del resto, la stessa scelta dell'Anac, come chiarita nelle linee guida n. 13 del 2019, per cui, tale progetto «non poteva che evidenziare i parametri caratteristici» tenendo conto «delle qualifiche del personale, del relativo inquadramento e del trattamento economico assicurato».
È altresì vero, inoltre, che il principio della separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trova applicazione solamente nelle ipotesi in cui sussista «effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione». Secondo il giudice ciò si verifica solo nel caso in cui si determini una concorrenza tra «elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l'apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell'offerta)». Nel caso di specie, invece, l'operatore economico si è limitato a eseguire una disposizione fissata dalla stazione appaltante introducendo solamente aspetti marginali di contenuto tecnico/economico che non potevano essere intesi come «anticipazione di elementi dell'offerta economica di gara».
Inoltre, il divieto di commistione non può essere inteso in senso assoluto ma relativo visto che implica una indagine da condurre caso per caso e non può in ogni caso essere interpretata in modo indiscriminato «al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara».
Come ha ricordato il giudice, è proprio l'Anac a stabilire che il piano di riassorbimento deve essere inserito nella documentazione amministrativa dell'offerta, circostanza che rende possibile, in caso di omissione, l'attivazione del soccorso istruttorio integrativo. Situazione, questa, che non potrebbe realizzarsi nel caso in cui l'inserimento dovesse avvenire nell'offerta tecnica stante la sostanziale intangibilità/modificabilità di quest'ultima (come previsto nell'articolo 83, comma 9 del Codice).
La scelta di inserire il piano di riassorbimento nella documentazione ammnistrativa, piuttosto che nell'offerta tecnica, viene giustificata, dall'Anac, dalla difficoltà di definire «criteri di valutazione del "progetto di assorbimento" che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ripresi dalle Linee guida n. 2».

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