Personale

Ferie e riposi solidali, l'Aran apre a una lettura più estensiva dei presupposti per la fruizione

Una formula di carattere generale che abbraccia tutte quelle fattispecie comunque riconducibili all'esigenza di garantire assistenza a figli minori

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Le cure costanti di cui necessitano i figli minori dei genitori che possono accedere alle ferie solidali, non vanno intese come condizione specifica attestata dall'organo preposto, ma come una formula di carattere generale che abbraccia tutte quelle fattispecie comunque riconducibili all'esigenza di garantire assistenza a figli minori che richiedano, per motivi e condizioni di salute differenti, cure costanti.

La previsione ampia della tutela contrattuale, pertanto, ove, siano comunque rispettati tutti i presupposti applicativi dell'istituto giuridico, può rispondere alle diverse esigenze che siano rappresentate dal personale.

Ogni specifica valutazione, ovviamente, non può che essere operata da ciascun ente, nell'ambito delle prerogative di carattere gestionale.

Sono questi i chiarimenti forniti dall'Aran con il parere protocollo n. 3867 dell'8 maggio 2023.

La tornata contrattuale relativa al triennio 2016-2018 ha avuto il grande merito di omogeneizzare, nei diversi comparti di contrattazione, agli aspetti regolativi di alcune tipologie di assenza dal servizio, provvedendo, da una parte ad effettuare un'opera di restyling degli istituti in essere, dall'altra a regolamentarne dei nuovi.

Sul piano delle novità introdotte dal predetto contratto, particolare importanza ha assunto la disciplina dell'istituto delle «ferie e risposi solidali», prevista in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 151/2015 (Job act), che consente ai dipendenti con figli minori, che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute, a titolo gratuito, da altri lavoratori.

Nel comparto delle Funzioni locali l'impianto regolamentare è contenuto nell'articolo 30 del contratto del 21 maggio 2018.

Il presupposto che legittima il dipendente a disporre delle ferie e riposi messe a disposizioni dai colleghi di lavoro è circoscritto, dalla disciplina pattizia, nell'essere genitore di minori «che necessitano di cure costanti, per particolari condizioni di salute».

Ma qual è la reale portato del citato inciso? Può farsi rientrare, ad esempio, la convalescenza del minore a seguito di intervento operatorio? Oppure la malattia del figlio che non trova copertura in specifiche tutele previste dalla legge o dalla contrattazione, ad esempio perché di età superiore agli otto anni?

Questi gli interrogativi posti direttamente da un ente locale all'Aran.

Per l'Agenzia la disposizione contrattuale ha carattere generale in grado di rispondere ove, siano comunque rispettati tutti i presupposti applicativi dell'istituto giuridico, le diverse esigenze che siano rappresentate dal personale.

Ogni specifica valutazione, ovviamente, non può che essere operata da ciascun ente, nell'ambito delle prerogative di carattere gestionale.

Resta inteso che la concessione dell'istituto in parola non può prescindere dal rispetto dell'iter procedurale tracciato dal comma 2 dello stesso articolo 30 ovvero la richiesta (che può riguardare al massimo trenta giorni) deve essere presentata unitamente alla certificazione rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata, diretta a comprovare lo stato di necessità delle cure in questione.

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