Fisco e contabilità

Pnrr, ente capofila responsabile e obbligato per l'intero progetto

Tenuto conto anche degli investimenti che saranno realizzati sul territorio di altri enti che beneficeranno della loro realizzazione

di Corrado Mancini

Gli enti locali per la gestione delle risorse del Pnrr, con riferimento alla disciplina contabile, sono tenuti al totale rispetto del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, come indicato nella circolare n. 29/2022 e «Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr» allegato (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 27 luglioe 1° agosto).

Di conseguenza, nel rispetto della normativa vigente, compreso il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, l'ente è tenuto ad aggiornare il proprio documento di programmazione (Dup, Defr) e se previsto inserire i lavori nel piano triennale delle opere pubbliche e nel piano annuale dei lavori in coerenza con il bilancio nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Inoltre l'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del Pnrr impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere sulle risorse del Pnrr, nel rispetto del cronoprogramma. La verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con tali risorse.

Nei casi in cui un ente locale sia capofila di un progetto di cui è beneficiario anche con altri enti locali lo stesso è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le responsabilità previste in capo al soggetto attuatore, sarà tenuto anche alla coerenza del proprio documento di programmazione e alla coerenza specifica del proprio bilancio con riferimento all'intero progetto e quindi anche con riferimento alle opere che dovrà realizzare sul territorio degli altri enti locali per i quali ha assunto il ruolo di capofila.

La conseguenza è che, per lo stesso, sarà necessario valutare l'adeguatezza della propria struttura organizzativa, l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere nell'abito dell'interezza del progetto del quale è capofila, cioè avendo riguardo anche alle opere che saranno realizzate per conto degli altri enti territoriali convenzionati.

Il Comune capofila è, inoltre, tenuto al rispetto di quanto previsto in capo al soggetto attuatore, compresi gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, con riferimento all'intero progetto tenuto conto anche degli investimenti che saranno realizzati sul territorio di altri enti che beneficeranno della loro realizzazione.

Gli enti destinatari delle opere realizzate da un ente capofila, che avranno espresso la volontà di partecipare al bando e/o avviso per uno o più progetti presentati dall'ente locale capofila, dovranno dare atto, nella sezione strategica del proprio documento unico di programmazione, di tale partecipazione e dei benefici che ricadranno sul proprio territorio, compresa la sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del Pnrr.

Le opere realizzate dal Comune capofila nei territori di altri enti territoriali dovranno essere acquisite, al momento della consegna, nel patrimonio dei rispettivi enti e saranno inventariate nel rispetto della disciplina armonizzata di cui al Dlgs n. 118 del 2011.

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