Fisco e contabilità

Agenti contabili, grava sull'amministrazione e non sulla società l'obbligo di presentare il conto giudiziale

Concetto ribadito dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista. Tradotto, l'agente contabile consegnatario di azioni non è la società partecipata, ma il Comune o la Provincia, in quanto l'agente contabile deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione. A pochi giorni dalla scadenza (30 gennaio) dell'invio agli enti dei conti della gestione da parte degli agenti contabili, questo concetto è ribadito dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Toscana che, nelle sentenze n. 4, 5, 6, 8, 9, 10 dell'11 gennaio 2023, esamina i conti giudiziali resi dalle società partecipate da alcuni comuni, in qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'ente. I giudici contabili escludono la qualifica di agente contabile in capo alla società partecipata, considerato che la stessa non svolge attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, ma si limita a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

Il giudizio di conto non può infatti essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni di valore e gli utili o dividendi distribuiti (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 6 febbraio 2007 n. 7390). Il tema non è nuovo per i magistrati contabili (vedasi anche relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 della Corte dei conti) che hanno più volte chiarito che l'obbligo di resa del conto è da collocare in capo al soggetto incaricato di esercitare i diritti di socio, indipendentemente dalla materializzazione in forma documentale dei titoli rappresentativi del capitale, e non all'organismo partecipato che detiene o custodisce i titoli medesimi.

Al soggetto incaricato l'ente deve avere impartito, tramite i competenti organi direttivi, specifiche indicazioni ai fini dell'esercizio dei diritti di socio, secondo quanto disciplinato dalla normativa civilistica in materia. Il conto è infatti finalizzato a documentare le modalità di esercizio della gestione da parte dell'organismo partecipato e l' applicazione delle direttive impartite dai titolari di azioni o partecipazioni pubbliche (sezione giurisdizionale Veneto sentenza 62/2012), e non il maneggio fisico dei titoli. In mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'articolo 9 del Dlgs 175/2016: secondo il quale «per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile».

Negli enti locali il consegnatario di azioni (o atri titoli) deve utilizzare il modello 22 approvato dal Dpr 194/1996, contenente la descrizione. la consistenza in quantità e il valore dei titoli all'inizio e alla fine dell'esercizio. Nel conto devono altresì essere specificate le motivazioni delle variazioni intervenute durante l'esercizio. I valori indicati e sottoscritti nel conto giudiziale devono convergere con quelli delle immobilizzazioni finanziarie risultanti nello stato patrimoniale attivo dell'Ente e deve essere verificato trimestralmente dall'Organo di revisione secondo l'articolo 233 del Tuel. L'invio alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti deve essere effettuato dal responsabile del procedimento (che spesso coincide con il responsabile del servizio finanziario), al quale compete anche la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili dell'ente. L'articolo 138 del codice di giustizia contabile (Dlgs 174/2016) impone infatti la comunicazione e l'aggiornamento alla sezione giurisdizionale territorialmente competente dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

In conclusione, grava sull'ente l'obbligo di presentare il conto giudiziale, secondo le regole ricordate.

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