I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di Servizio sanitario nazionale e farmacie

di Carmelo Battaglia

Servizio Sanitario Nazionale e farmacie – Crediti spese farmaceutiche in favore di assistiti del S.S.N. – Prescrizione

In tema di crediti vantati da una farmacia nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale a titolo di spese farmaceutiche sostenute in favore di assistiti del S.S.N., la Sezione ha evidenziato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 4, cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 30546/2017 e n. 26161/2006

Riferimenti normativi
Art. 2948, comma 4, Codice civile

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 21568 del 07/07/2022

Servizio Sanitario Nazionale e farmacie – Corresponsione tardiva quota ristoro dispensazione farmaci classe A – Tasso di interesse applicabile

La Sezione ha ricordato il principio di diritto secondo cui «qualora la pubblica amministrazione competente, nella vigenza del d.lgs. n. 231 del 2002 nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, abbia tardivamente corrisposto al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, sulla relativa somma sono dovuti gli interessi all’ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli interessi moratori di cui all’articolo 5 del suddetto d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto limitatamente a tale dispensazione il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 26496/2020 e n. 5042/2017

Riferimenti normativi
D.lgs. n. 192/2012
D.lgs. n. 231/2003

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 21567 del 07/07/2022

Servizio Sanitario Nazionale e farmacie – Debito azienda unità sanitaria locale – Scadenza obbligazione di pagamento – Invio distinte riepilogative – Messa in mora

La Sezione ha precisato che, con riguardo al debito di un’azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell’obbligazione di pagamento si verifica il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l’esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all’assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento. Ne consegue che l’invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 24985/2020, n. 17665/2019, n. 9991/2019, n. 24157/2013, n. 3218/2012 e n. 18557/2011

Riferimenti normativi
Accordo nazionale USL-Farmacisti 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94/1989
Accordo nazionale USL-Farmacisti 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 16800 del 24/05/2022

Servizio Sanitario Nazionale e farmacie – Applicabilità alle ASL delle norme sulla contabilità di Stato – Adempimento obbligazioni e atto di costituzione in mora – Decorrenza interessi corrispettivi

Il Collegio ha richiamato le motivazioni della pronuncia n. 15579/2019, con la quale la Cassazione ha affermato che  «alle Unità Sanitarie Locali (ed, oggi, alle Aziende Sanitarie Locali) si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui al D.L. 25 novembre 1989 n. 382, art. 5, comma 1, convertito nella L. 25 gennaio 1990 n. 8; ciò vuol dire che le obbligazioni delle USL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni querable), ovvero alla sede dell’ufficio di Tesoreria dell’ente debitore, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la USL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la USL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull’istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria».
La medesima pronuncia ha evidenziato, altresì, che «gli interessi corrispettivi sulle somme dovute dalle USL (ora Aziende Sanitarie locali) a titolo di rimborso ai farmacisti del prezzo dei farmaci prescrivibili dal Servizio Sanitario Nazionale decorrono dalla emissione del relativo titolo di spesa, secondo la generale previsione di cui all’art. 270 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, e non dalla scadenza del termine previsto dall’accordo nazionale USL-farmacisti approvato con d.P.R. 15 settembre 1979, e cioè il giorno 25 del mese successivo a quello nel quale è stato presentato dal farmacista il saldo delle ricette».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 15579/2019, n. 15175/2017, n. 14655/2015 e n. 18377/2010

Riferimenti normativi
Art. 5, comma 1, D.L. n. 382/1989, convertito
in Legge n. 8/1990

Accordo nazionale USL-Farmacisti 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979

Art. 270 R.D. n. 827/1924

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 13750 del 02/05/2022

Servizio Sanitario Nazionale e farmacie – Corresponsione tardiva quota ristoro dispensazione farmaci classe A – Tasso di interesse applicabile – Qualificazione farmacista

La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26496 del 2020, nella quale la Cassazione ha affermato che «Il tasso di interesse di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all’ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come “imprenditore”, ovvero “soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo.».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 26496/2020 e n. 9991/2020

Riferimenti normativi
D.lgs. n. 192/2012
Artt. 2 (comma 1, lett. c) e 5, D.lgs. n. 231/2003

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 12868 del 22/04/2022