Personale

Smart working e sorveglianza precauzionale per i fragili fino a fine emergenza

La conversione del decreto legge 221/2021 allinea le tutele dei lavoratori

di Consuelo Ziggiotto

La conversione del Dl 221/2021 allinea le tutele dei lavoratori fragili al termine dell'emergenza sanitaria spostando al 31 marzo il limite temporale di applicazione dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del Dl 18/2020 (Cura Italia).

La prima tutela (comma 2-bis, articolo 26, Dl 18/2020) riguarda il diritto del lavoratore fragile di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso una diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In caso di attività non smartizzabile, soccorre l'assenza dal servizio prescritta dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. Assenza, questa, ascrivibile ad una sorveglianza precauzionale, equiparata al ricovero ospedaliero ed esclusa dal computo del comporto (comma 2, articolo 26, Dl 18/2020).

La formulazione originaria del Dl 221/2021 aveva previsto la sola proroga al 28 febbraio del diritto al lavoro agile, lasciando chiusa al 2021 la tutela riferita alla sorveglianza precauzionale. Il correttivo arriva in conversione laddove dispone che le previsioni di proroga delle tutele si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Anche l'Inps con il messaggio n. 1126/2022 conferma la copertura della tutela previdenziale per i lavoratori cosiddetti fragili del settore privato, mentre non conferma per gli stessi lavoratori, la tutela previdenziale da parte dell'istituto della quarantena e dell'isolamento fiduciario perché non prevista alcuna proroga per il 2022 della disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del Dl 18/2020.

Tale ultima indicazione non può essere fatta valere per il pubblico, giacché la quarantena e l'isolamento dovuto a positività al covid rimangono disciplinate dall'articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020 ancora vigente: equiparazione al ricovero ospedaliero, fuori dal computo del comporto e nessun detrimento economico.

Quello che è cambiato rispetto al passato è la "definizione" di lavoratore fragile. Ancorché non vi siano state specifiche conferme da parte dell'Inps o della Funzione Pubblica, il Dm del 4 febbraio, attuativo della previsione contenuta all'articolo 17, comma 2, del Dl 221/2021, ha individuato l'elenco delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.

Lo stesso decreto demanda specifica che l'esistenza delle patologie è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

La previsione sembra essere sostituiva rispetto alla precedente, vale a dire che il certificato di grave disabilità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) e la certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita non qualificano più la fragilità del lavoratore, diventando necessario il passaggio dal medico di base.

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