Appalti

Post-terremoto, equo compenso, autostrade: Dl Fiscale in Gazzetta, tutte le norme per l'edilizia

di Alessandro Arona, Massimo Frontera, Giuseppe Latour

Accelerazione della ricostruzione post-terremoto in Centro Italia, con il superamento del "monopolio" di Invitalia nella pubblicazione delle gare, le trattative private nelle opere pubbliche sottosoglia, la Cila per le riparazione di alloggi con danni lievi, anche se su parti strutturali. Il pacchetto terremoto è quello più corposo, tra le materie di interesse di «Edilizia e Territorio» nel decreto fiscale andato ieri in Gazzetta (Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. .284 del 5 dicembre 2017). Ma troviamo anche l'introduzione dell'equo compenso per tutti i professionisti, il fondo progettazione per gli enti locali, l'affidamento in house delle autostradale A22 e A4 Venezia-Trieste, l'estensione dello Split Payment alle società controllate dalla Pa.
Vediamo, in ordine di articoli, una guida alle norme di interesse per l'edilizia.

INCASSI DA ONERI EDILIZI E SANZIONI ANCHE ALLA PROGETTAZIONE (articolo 1-bis)

L'articolo aggiunge alle destinazioni normativamente previste dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.
In precedenza, l'articolo 1, comma 460 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), prevedeva che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in questione siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alle seguenti finalità:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Ora si aggiungono anche le spese di progettazione per opere pubbliche.

RICOSTRUZIONE DEL CENTRO ITALIA (ARTICOLO 2-BIS)

Riparazione edifici con lievi danni/1. Basta la Cila
Basta la Cila per segnalare ai Comuni (in deroga al testo unico edilizia) l'avvio della riparazione di immobili con lievi danni. La regola vale sia per gli edifici inagibili in base alla scheda Aedes, sia per quelli non utilizzabili in base alla scheda Fast. La regola vale anche nel caso in cui l'intervento riguardi parti strutturali dell'edificio.
Viene elevato da 30 a 60 giorni il termine (a partire dall'avvio dei lavori) entro cui i promotori devono presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

Riparazione edifici con lievi danni/2. Termine "tombale" del 30 aprile 2018
Si cerca anche di chiudere definitivamente la partita della riparazione degli edifici con danni lievi. L'emendamento introduce una sorta di scadenza "tombale" per chi ha già avviato il cantiere: la consegna delle carte (agli uffici speciali) va fatta entro il 30 aprile 2018. Eventualmente, il commissario di governo potrà posticipare, con ordinanza, la scadenza al 31 luglio 2018 ma non oltre. Per chi non riesce a rispettare il termine scatta l'inammissibilità al contributo dei lavori e perde anche il contributo di autonoma sistemazione.

Scheda Aedes. Scadenza "tombale" al 31 marzo 2018, con penalità
Entro il 31 marzo 2018 si vuole chiudere anche la partita delle schede Aedes. Il professionista che non rispetta il nuovo termine definitivo viene cancellato dall'elenco dei professionisti, perde il suo compenso e scatta l'inammissibilità al contributo per l'immobile interessato.

Regolarizzazione temporanea delle abitazioni d'emergenza
Entro il 31 gennaio 2018 si potrà richiedere al comune del proprio territorio - con Cil accompagnata da perizia asseverata - la regolarizzazione temporanea dell'alloggio realizzato a seguito dell'inagibilità della propria abitazione a causa del terremoto. La regolarizzazione è possibile a patto che l'intervento sia compatibile con il Piano regolatore e i piani paesaggistici. Se l'edificio ha le caratteristiche di «un'opera precaria e facilmente amovibile» non è richiesta la conformità urbanistica e paesaggistica. Una volta rispristinato il proprio alloggio distrutto o danneggiato, l'alloggio d'emergenza va smantellato. La presentazione dell'istanza comporta la cancellazione di tutte le sanzioni eventualmente emesse a carico dell'autore dell'intervento, ma anche la perdita del contributo di autonoma sistemazione eventualmente assegnato, salvo che l'immobile temporaneo realizzato non sia ancora utilizzabile per abitarci.

Immobili danneggiati anche dal sisma dell'Abruzzo
Per eliminare la sovrapposizione delle procedure nel caso di danni su immobili già danneggiati dal sisma del 2009 in Abruzzo, si stabilisce che, nel caso non siano stati ultimati i lavori, la procedura da seguire dipenda dal maggiore importo causato dal terremoto. I criteri per stabilire la parte prevalente del danno dovranno essere definiti con ordinanza commissariale.

Procedure Immobili scolastici, sanitari e di culto gestiti da privati stralciate dalla ricostruzione pubblica
Dal "canale" delle procedure riservate alla ricostruzione pubblica vengono stralciate alcuni tipi di immobili. Si tratta di interventi relativi a scuole paritarie e asili privati, strutture sanitarie e socio sanitarie private e edifici tutelati appartenenti a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti . Questa categorie vengono ricondotte nell'alveo delle procedure relative alla ricostruzione privata.

PIANO "DEL COMMISSARIO" CON AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA
Il Commissario di governo si riserva una corsia preferenziale per realizzare le opere pubbliche più urgenti, selezionate all'interno dell'elenco stilato dalle Regioni. Per le opere con importo di lavori fino alla soglia comunitaria - cioè fino 5,22 milioni di euro, sarà possibile assegnare l'appalto con procedura negoziata. Invece della pubblicazione del bando si potrà invitare almeno cinque imprese a presentare l'offerta, assicurando un criterio di rotazione.

Decentramento appalti: più centrali di committenza e soggetti attuatori
Si allarga e si potenzia il perimetro dei soggetti attuatori, cioè delle stazioni appaltanti. Le Regioni, che già operano come soggetti attuatori attraverso gli uffici speciali della ricostruzione, potranno farlo anche direttamente pubblicando gare di lavori, servizi e forniture attraverso le rispettive centrali acquisti regionali. Confermato il ruolo di Mit e Mibact come soggetto attuatore. A questi si aggiungono l'Agenzia del Demanio e le diocesi, per interventi su immobili di rispettiva pertinenza. Si supera così il "monopolio" di Invitalia come centrale unica di committenza. Non solo. Le Regioni, relativamente agli interventi nei loro territori, potranno ulteriormente delegare ai comuni la funzione di soggetto attuatore.

Conferenza permanente e Conferenze regionali potranno approvare progetti
Alla Conferenza permanente e alle Conferenze regionali si conferisce il potere di approvare i progetti predisposti dai soggetti attuatori e, in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali, dai Comuni, dalle unioni dei Comuni, dalle unioni montane e dalle Province.

Controllo dell'Anac, entrano anche le Regioni
I quattro presidenti di regione (in qualità di vicecommissari) vengono maggiormente coinvolti nel tema dei controlli in capo all'Anac. Più in particolare saranno coinvolti negli accordi per disciplinare le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche sugli interventi della ricostruzione pubblica.

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SPLIT PAYMENT ESTESO A TUTTE LO SOCIETÀ DELLA PA (ARTICOLO 3)

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi viene ulteriormente esteso, a partire dal primo gennaio 2018. In aggiunta a tutte le pubbliche amministrazioni che già lo applicano (amministrazioni statali, enti territoriali, università, aziende sanitarie e società controllate dallo Stato) anche ai seguenti soggetti: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche; società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica; società partecipate per almeno il 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società comunque assoggettata allo split payment.


AUTOBRENNERO E AUTOVIE, IN HOUSE SBLOCCATO (ART. 13-BIS)
La norma sblocca l'affidamento diretto senza gara (in house) delle autostrade A22 (Modena-Brennero) e A4 Venezia-Trieste (più A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia). Entrambe le concessioni ad Autobrennero e Autovie Venete (società controllate dalle Regioni e gli enti locali interessati, la prima all'86% la seconda all'80% circa) sono scadute, e l'accordo per il riaffidamento in house (senza gara) a società pubbliche locali (al 100% pubbliche) era già stato firmato nel gennaio 2016 tra il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e i presidenti delle Regioni e Province autonome interessate. Ma la procedura si era impantanata, e ora serve una norma di legge per renderla efficace.
Restava però da risolvere il nodo dell'«in house orizzontale». L'ente concedente è infatti il ministero delle Infrastrutture, ma le due società sono degli enti locali. A quasi due anni dal protocollo con le Regioni è emerso che per far questo serve una norma di legge. L'emendamento stabilicse infatti che «le convenzioni di concessione» per la gestione delle due tratte autostradali «hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle Infrastrutture» con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto » i protocolli di intesa del 14 gennaio 2016, e i quali «potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati».
(Per ulteriori dettagli si veda il servizio)

A RETE FERROVIARIA ITALIANA 420 MILIONI DI EURO IN PIÙ (ART. 15)
Senza modifiche rispetto al testo originario del decreto legge, l'articolo 15 stabilisce che «È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017- 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa».
Non si tratta però di nuovi finanziamenti, ma in sostanza una partita voluta dalla Ragioneria dello Stato per motivi di finanza pubblica. Si anticipano 420 milioni per il 2017, se ne tolgono 1.000 nel 2018 con la legge di bilancio, e con la stessa (in approvazione) si reintegrano i 580 milioni mancanti dal 2019. Rfi fa sapere che non dovrebbero esserci problemi di cassa, e anche se fosse troverebbero il modo per farsi finanziare con debito a breve.

PROGRAMMA DI RFI, PROCEDURA PIÙ VELOCE PER GLI AGGIORNAMENTI (ART. 15 COMMA 1-BIS)
Modificando l'articolo 1 della legge 14 luglio 1993 n. 238, la norma semplifica l'iter di approvazione del contratto di programma tra ministero delle Infrastrutture e Rfi, che come noto si trascina per mesi e mesi tra delibera Cipe, pareri delle commissioni parlamentari competenti, firma, decreto Mit-Mef, corfte dei Conti. La modifica non è sconvolgente: si stabilisce che per gli aggiornamenti annuali non serve più il parere parlamentare, basta una informativa fatta dal Ministro delle Infrastrutture, a meno che l'aggiornamento comporti modifiche sostanziali, cioè tali da essere superiori al 15% dell'importo totale del programma o di singoli programmi o progetti di intervento.
C'è inoltre una norma che affida al ministro delle Infrastrutture, in attesa del Dpp previsto dal Codice appalti, il compito di definire «la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria», da indicare all'interno dell'Allegato Infrastrutture al Def.

SICUREZZA FERROVIE REGIONALI (ARTICOLO 15 TER)
Le ferrovie regionali isolate, da luglio del 2019, passano sotto la competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. La misura riguarda 28 linee isolate dalla rete ferroviaria nazionale. Di queste, sette sono a scartamento normale (quindi, teoricamente compatibili con gli standard della rete nazionale) e le rimanenti ventuno a scartamento ridotto. Complessivamente, coprono una lunghezza di 1.654 chilometri. Poco più di mille chilometri svolgono servizio di Tpl e circa 450 servizio turistico. Sul resto dei binari (180 chilometri) la circolazione è sospesa. La gran parte di queste linee è a binario singolo (1.500 chilometri), il resto è a binario doppio. La velocità media di circolazione è di 63 chilometri orari, con minimi di 15 chilometri orari e punte di 100.
Al momento, queste linee sono le uniche ad essere escluse dalla competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. E questo comporta un monitoraggio meno stringente dei loro standard di sicurezza. Il Mit, allora, nei mesi scorsi aveva già annunciato la volontà di allargare le competenze dell'Ansf. Questa misura si lega agli investimenti già programmati dal ministero. Nel Dpcm investimenti, che attribuisce circa 21 miliardi al Mit, sono stati, infatti, accantonati 398 milioni di euro da dedicare proprio a questi binari. Perché si traducano in cantieri è necessario un decreto ministeriale che dovrà stabilire il riparto delle risorse e, subito dopo, la sottoscrizione di una serie di convenzioni con le Regioni.




INTERVENTI DI EMERGENZA PER STRADE SUL PO (art. 15-quater)
L'articolo 15-quater, introdotto dal Senato, reca una autorizzazione di spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

ALTRI FONDI PER LA BONIFICA DI BAGNOLI (art. 17)
L'art. 17 dispone l'assegnazione al Soggetto attuatore, ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di 27 milioni di euro per l'anno 2017.
La relazione illustrativa al decreto-legge affermava che in previsione della piena attuazione della riqualificazione del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, mediante l'indizione di una gara europea per l'esecuzione degli interventi di bonifica nel 2018, il Soggetto Attuatore necessita di un ulteriore finanziamento, articolato in due tranche, finalizzato a definire gli interventi propedeutici al completamento della bonifica e della rigenerazione urbana. Si riferisce che le risorse per il 2017 occorrono per "l'urgente completamento della definizione degli interventi che verranno realizzati nell'anno successivo".
L'art. 17 prevede poi il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019'' (comma 2).

FONDO PROGETTAZIONE (ARTICOLO 17 QUATER) DEI COMUNI
Nasce dalle ceneri del vecchio fondo progettazione per gli enti locali un nuovo plafond, dedicato alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e al contrasto del dissesto idrogeologico, con una dotazione più ricca di venti milioni di euro. E una procedura completamente rinnovata per effettuare le richieste, a partire dal 2018. Il decreto fiscale prevede che "al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai Comuni" contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Fin qui l'emendamento ricalca la manovrina che, però, viene profondamente innovata a partire dal 2018.
Per il prossimo anno e il 2019, infatti, potranno accedere al bonus anche i sindaci delle zone a rischio sismico 2, sempre "per spese di progettazione definitiva ed esecutiva", ma stavolta "relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico". Il limite, rispetto agli stanziamenti già effettuati, viene incrementato di 20 milioni, tra il 2018 e il 2019. Di conseguenza il fondo in questione viene ribattezzato come "fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".

EQUO COMPENSO PER TUTTI I PROFESSIONISTI (art. 19-quaterdecies)
L'equo compenso entra nel decreto fiscale seguendo un'accezione parecchio ampia: si applicherà a tutti i rapporti di lavoro autonomo e anche agli incarichi affidati dalla Pa. La clamorosa novità ha preso forma quando la commissione Bilancio del Senato ha votato un emendamento che, in primo luogo, riprendeva le previsioni stralciate dalla legge di Bilancio. Quindi, nuove tutele per le prestazioni rese dagli avvocati nei confronti di banche, assicurazioni e grandi imprese. I senatori, però, sono andati oltre, perché le regole fissate per gli avvocati sono applicabili anche, "in quanto compatibili", a tutti i rapporti di lavoro autonomo e alle prestazioni rese alla Pa.
Per le professioni ordinistiche il riferimento per quantificare la retribuzione proporzionata arriverà dai parametri definiti dai decreti del ministero della Giustizia.

Si veda il servizio di approfondimento


FONDI IMMOBILIARI (ART 19-SEPTIES)
L'Agenzia del demanio potrà assegnare agli enti pubblici anche territoriali gli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (Fondo immobili pubblici-FIP e Fondo Patrimonio Uno-FP1), sempre che non siano ritenuti necessari per soddisfare le esigenze istituzionali delle amministrazioni dello stato statali. La norma ha una validità limitata al 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e al 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno

Il decreto Fiscale coordinato

Il dossier parlamentare sul testo definitivo

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