Urbanistica

Banca dati abusivismo, raccolta utile solo per rimuovere gli illeciti edilizi integrali

Solo le costruzioni integralmente prive di titolo sono minacciate dall’applicazione del nuovo strumento digitale

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di Guglielmo Saporito

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 60 del 12 marzo del decreto 8 febbraio 2022 del Ministero Infrastrutture, nasce la banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio. L’ampia diffusione delle irregolarità edilizie, le conseguenze fiscali e civili, il rischio di perdere i bonus genereranno probabilmente allarme, dimenticando che da decenni i dati sono regolarmente raccolti. Mese per mese i Comuni, insieme a parchi, soprintendenze e demanio comunicano alla Prefettura gli abusi edilizi, e ad ogni violazione dovrebbe corrispondere una sanzione sia per il proprietario sia per l’esecutore dei lavori. Neppure l’acquirente è immune da rischi, così come i tecnici (sia privati che comunali), i professionisti (compresi i notai) e gli amministratori pubblici.

La banca dati varata dal Ministro però è meno invasiva di quanto appare. La raccolta sarà utile solo per rimuovere gli abusi edilizi integrali, sulla carta oggetto di sanzioni molto severe. Infatti, solo le costruzioni integralmente prive di titolo e gli «organismi completamente diversi da quanto autorizzato» sono minacciati dall’applicazione del nuovo strumento digitale. Il censimento consentirà di assegnare fondi per le demolizioni. Va infatti premesso che l’accertamento e la repressione degli abusi edilizi è di competenza dei Comuni (con la collaborazione degli enti che curano l’ambiente) e della magistratura penale (che, in sede di condanna, dispone del bene oggetto di reato). Se tuttavia l’autore dell’abuso non demolisce spontaneamente l’opera, deve intervenire il Comune anticipando le spese e individuando, con gara, un’impresa idonea a effettuare la demolizione. Procedura analoga dovrebbe essere disposta dal giudice penale, tanto più quando le violazioni si cumulano a quelle ambientali e a quelle antisismiche.

Nella realtà, i Comuni hanno serie difficolta' a eseguire le demolizioni e i ripristini parziali, sia nel reperire le risorse economiche necessarie e nell’individuare imprese idonee. Per rimediare a ciò, dopo aver provato a coinvolgere il Genio militare (art. 10 bis Dl 76/2020), si sono stanziati specifici fondi per le demolizioni. Appunto in tale contesto la nuova banca dati ha un ruolo soprattutto organizzativo, generando elenchi cronologici sulla cui base ripartire le somme disponibili con la legge 205/17 per le demolizioni. La banca datisi alimenterà con le comunicazioni mensili che, attraverso le Prefetture, i Comuni inviano all’Amministrazione centrale, specificando tipologia e collocazione degli abusi rilevati. Gli elenchi forniti dai Comuni, tuttavia, non comprendono dati sul contenzioso (ricorsi al Tar o al Capo dello Stato), nè le istanze di sanatoria o altri dati sulla circolazione del bene. Per questo le finalità della banca dati (art. 2 del decreto) si fermano al generico censimento, agevolando la programmazione degli interventi di più ampio peso (demolizione integrale), finanziati da uno specifico fondo. I dati ad oggi inviati al ministero delle Infrastrutture andranno comunque riordinati, coinvolgendo vari ministeri (Interno, Giustizia, Transizione ecologica, Cultura, Economia), oltre le Entrate, le Regioni e i Comuni stessi. Dall’ampiezza delle consultazioni si desume la complessità dell’operazione, che essendo finalizzata alla riduzione in pristino, ragionevolmente riguarderà solo gli abusi integrali e gli organismi abusivi nuovi. Tutta la rilevante massa di irregolarità e abusi parziali o che hanno un generico e remoto titolo edilizio, sarà censita a meri fini statistici: una situazione analoga, del resto, è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione (8230/19), che ha distinto tra abusi integrali (dichiarati invendibili) e varie altre difformità ampiamente presenti nel mercato.

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