Amministratori

Per le elezioni provinciali valgono i principi generali previsti per gli altri enti

Se compatibili e in assenza di un'esplicita deroga in tal senso contenuta nella legge "Delrio

di Amedeo Di Filippo

I principi generali del procedimento elettorale trovano applicazione anche in materia di elezione degli organi rappresentativi della provincia, laddove compatibili e in assenza di un'esplicita deroga in tal senso contenuta nella legge Delrio. Lo afferma la sezione di Salerno del Tar Campania con la sentenza n. 1121/2022.

Dura la vita per la legge Delrio 56/2014, rimasta monca delle modifiche costituzionali e per questo oggetto di attacchi concentrici, per adesso quasi tutti schivati per la verità. Da ultimo è stata la Corte costituzionale con la sentenza n. 240/2021, che però si è dovuta limitare a osservare come il sistema attualmente previsto per la designazione del sindaco metropolitano non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale, con riguardo tanto al contenuto essenziale dell'eguaglianza del voto, quanto all'assenza di strumenti idonei a garantire meccanismi di responsabilità politica e il relativo potere di controllo degli elettori locali. L'attuazione della disciplina contenuta nella legge 56/2014, ha affermato, ha risentito della mancata approvazione del disegno di riforma costituzionale cui essa si ricollegava e tale circostanza ha privato il meccanismo di designazione prefigurato per il sindaco metropolitano del suo necessario presupposto, vale a dire l'operare delle città metropolitane come unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti primariamente compiti di coordinamento delle funzioni dei comuni del territorio e di pianificazione strategica.

La conseguente, perdurante, operatività delle province e l'attribuzione a esse di determinate funzioni fondamentali non di mero coordinamento, devolute attualmente anche alle città metropolitane, rende pertanto urgente, a detta della Corte, un riassetto degli organi di queste ultime, risultando del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle province. I giudici costituzionali hanno così sollecitato "un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa". Intervento non ancora pervenuto.

La legge Delrio viene nuovamente chiamata in causa per il regime elettorale della provincia. Il candidato presidente non eletto ha impugnato l'atto di proclamazione del candidato eletto chiedendo l'annullamento delle operazioni elettorali per illegittima assegnazione di alcune schede e ammissione al voto domiciliare di due consiglieri comunali. Com'è noto, per l'elezione del presidente della provincia la legge 56/2014 ha introdotto una procedura elettorale di «secondo grado», ovvero indiretta, che non coinvolge il corpo elettorale ma i sindaci e i consiglieri dei comuni del territorio. L'elezione del presidente è inoltre autonoma rispetto a quella del consiglio provinciale.

Nel valutare un motivo del ricorso, il Tar Salerno, dichiarandolo fondato in relazione al profilo della violazione della regola del divieto di extraterritorialità vigente anche in materia di elezioni provinciali per la raccolta del voto dei degenti ricoverati in ospedali e case di cura, ricorda che la materia della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane ricade fra quelle riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ex articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, per cui la potestà autoregolatoria riconosciuta alla provincia non può legittimamente svolgersi al di fuori dei limiti posti dalla normativa statale. D'altro canto, puntualizza, l'articolo 42 del Dpr 570/1960, non esplicitamente abrogato dalla Delrio, è inequivocabilmente riferito anche alle consultazioni provinciali.

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