Fisco e contabilità

Pnrr, variazioni di esigibilità entro fine anno

In seguito a una verifica dei cronoprogrammi riferiti alle opere finanziate con i responsabili degli uffici tecnici

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Per disporre, fin dai primi giorni del nuovo anno, dei corretti stanziamenti e poter proseguire le attività legate ai cronoprogrammi del Pnrr, occorre prestare maggiore attenzione alle variazioni di esigibilità. Quest'ultime sono da adottare, con determinazione del responsabile, entro il 31 dicembre, in seguito a una verifica dei cronoprogrammi riferiti alle opere finanziate con i responsabili degli uffici tecnici. Essendo un'attività consigliata, riprendiamo i contenuti disciplinati all'articolo 175 del Tuel, distinguendo due tipologie di variazioni.

Le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato
Secondo la regola generale, a fronte di entrate già accertate ed imputate all'esercizio 2022 o precedenti, la corrispondente spesa vincolata può essere conservata al Fondo Pluriennale Vincolato (Fpv), a condizione che essa sia stata impegnata; diversamente le somme confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato o destinato.
Per le opere pubbliche, dopo le modifiche al principio contabile della competenza finanziaria, approvate con Dm 1 marzo 2019, la costituzione e gestione dell'Fpv è soggetta ad ulteriori principi che ne facilitano il mantenimento in bilancio, particolarmente utili per i progetti Pnrr e Pnc.
Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici, di importo pari o superiore a quello previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Dlgs 50/2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia (40mila euro), sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato a condizione che siano verificate due condizioni fisse e una a scelta fra tre possibilità. Le prime due condizioni sono: aver interamente accertato le entrate che finanziano l'investimento e aver previsto - per opere di importo superiore a 100mila euro - l'intervento nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici.
A queste prime, indispensabili, condizioni, se ne deve aggiungere un'altra, alternativa tra i seguenti 3 casi. Come prima alternativa, le spese previste nel quadro economico sono state impegnate (anche parzialmente) con obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, la bonifica di aree, l'abbattimento delle strutture preesistenti, la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, l'allacciamento ai pubblici servizi e analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento.
La seconda possibilità prevede la formale attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, se le risorse del Fpv non sono ancora impegnate confluiranno nel risultato di amministrazione e il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Ancora, è mantenuto il fondo se, entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. L'articolo 175 del Tuel, comma 5-quater lettera b) assegna le variazioni dell'Fpv al responsabile del servizio finanziario (a meno che nel regolamento di contabilità sia prevista l'attribuzione ai responsabili di spesa), il quale opera tramite le determinazioni. Nello specifico, le variazioni di bilancio fra il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, possono essere adottate fino al termine dell'esercizio.
La norma si riferisce a variazione agli stanziamenti di bilancio, esse possono, quindi, essere adottate sia nel caso in cui, verificata la sussistenza delle condizioni sopra esposte, le voci ricomprese nel quadro economico dell'opera possano considerarsi impegnate e comportino, pertanto, iscrizione o incremento del Fpv, sia nell'ipotesi in cui gli stanziamenti del fondo inizialmente previsti fossero da ridurre.

Le variazioni di esigibilità di pari importo entrata e spesa
Ci sono, poi, le operazioni relative all'indebitamento con prestito flessibile e ai contributi a rendicontazione, che non comportano l'attivazione del Fpv ma la reimputazione contestuale di entrate e spese, in funzione del cronoprogramma.
Anche queste variazioni sono adottabili dal responsabile entro fine anno (articolo 175, commi 5-quater e 3 del Tuel).
In conclusione, l'adozione di tali atti entro fine anno, con procedura semplificata, consente agli Enti di garantirsi la piena operatività già ad inizio esercizio, senza incorrere in alcun vincolo relativo all'esercizio provvisorio e, soprattutto, senza dover attendere successive operazioni di riaccertamento dei residui. Se ne consiglia, quindi, l'adozione.

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