Fisco e contabilità

Più tempo per decidere sui mini-ruoli

Gli enti non statali indecisi hanno due mesi in più per esprimersi sullo stralcio

di Luigi Lovecchio

C’è tempo fino al 31 marzo per le decisioni degli enti non statali (enti territoriali e casse di previdenza private) in materia di stralcio dei mini ruoli.

Tra le soluzioni a disposizione, si è aggiunta quella della adesione all’azzeramento totale dei suddetti affidamenti. Conseguentemente, gli atti di recupero di agenzia delle Entrate – Riscossione relativi ai ruoli in questione sono sospesi fino al 30 aprile 2023.

L’emendamento apportato al “Milleproroghe” interviene anche in tale ambito, riaprendo i termini per i ritardatari.

Lo stralcio previsto dalla legge di Bilancio 2023 riguarda gli affidamenti di importo residuo non superiore a mille euro, effettuati fino al 31 dicembre 2015. Al fine di verificare il rispetto di tale soglia, bisogna guardare la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi affidati all’agente della riscossione, senza che rilevino aggio e interessi di mora. Il riferimento inoltre è al debito esistente al 1° gennaio scorso.

L’annullamento completo, tuttavia, riguarda in automatico solo le entrate delle Agenzie fiscali, delle amministrazioni statali e degli enti previdenziali pubblici. Per le entrate degli altri enti creditori, invece, l’annullamento riguarda in default solo sanzioni e interessi, mentre resta dovuta la sorte capitale. Nel caso in cui si tratti di sanzione amministrativa, diversa da quelle tributarie e previdenziali, (ad esempio, multa stradale) la sanzione resta dovuta e sono annullate le somme aggiuntive ad essa.

Nella prima versione della legge, gli enti diversi da quelli statali, con delibera adottata entro il 31 gennaio, potevano decidere di disapplicare completamente la previsione in esame, conservando per intero l’importo ancora a ruolo. Con l’emendamento in commento si consente ai soli enti che non abbiamo già deliberato di decidere entro la fine di marzo, con una variante. Oltre alla decisione di completa disapplicazione della norma sullo stralcio dei mini ruoli, è infatti ammessa anche la scelta opposta e cioè quella di recepire l’annullamento completo della partita, così come accade per gli enti statali.

Sono interessati non solo i comuni ma anche gli enti territoriali (regioni e province o città metropolitane) e gli enti previdenziali privati, come le Casse professionali.

Le delibere comunali inoltre vanno trasmesse al Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile, solo ai fini statistici, senza che tale pubblicazione dunque abbia effetti costitutivi sulla efficacia della delibera. La decisione locale, infatti, esplica effetti con la sola pubblicazione sul sito internet del comune.

In conseguenza di tale modifica, la data convenzionale di efficacia dello stralcio è differita al 30 aprile 2023. Pertanto, sino a tale data, sono sospese tutte le attività di riscossione che afferiscono ai mini ruoli oggetto di annullamento.

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