Amministratori

Ordinanze contingibili e urgenti, stop and go del giudice amministrativo

Non può considerarsi automaticamente illegittima solo perché sprovvista di un termine finale di durata

di Amedeo Di Filippo

L'ordinanza contingibile e urgente non può considerarsi automaticamente illegittima solo perché sprovvista di un termine finale di durata o di efficacia qualora sia collegata a una concreta e accertata situazione di pericolo. È invece illegittima se emessa dal comandante delle Polizia locale trattandosi di provvedimento di competenza del sindaco. È quanto affermano, rispettivamente, il Tar Campania con la sentenza n. 4790 e il Tar Toscana con la n. 920, entrambe depositate il 14 luglio.

Il termine
È stata impugnata l'ordinanza con cui il sindaco ha imposto lo sgombero e l'interdizione di un immobile fino alla conclusione dei lavori di riparazione e conseguente presentazione della relazione tecnica asseverata, a firma di un tecnico abilitato, attestante l'agibilità. Il proprietario ha contestato l'illegittimità del provvedimento perché adottato quando era venuta meno la situazione di urgenza e l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare gli ordinari strumenti per fronteggiare la condizione di pericolo; perché la relazione tecnica risulta superata da una successiva scheda redatta dai medesimi tecnici unitamente ai Vigili del Fuoco; perché l'ordinanza, incidendo sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario al di fuori dalle condizioni di urgenza, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Il Tar Campania, con la sentenza n. 4790, dichiara il ricorso infondato. In primo luogo i giudici ritengono che l'ordinanza non può considerarsi priva di una limitazione temporale, essendo l'efficacia ancorata alla eliminazione dello stato di pericolo: «i provvedimenti contingibili non possano considerarsi automaticamente illegittimi, solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia, pertanto anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando siano razionalmente collegate ad una concreta ed accertata situazione di pericolo». Per cui, la circostanza che l'ordinanza sia stata adottata dopo alcuni mesi non costituisce un profilo di illegittimità e non esime dall'adozione del provvedimento ove perduri la condizione di pericolo concreto, attuale, irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, i quanto il presupposto è la sussistenza e l'attualità del pericolo, a nulla rilevando esso sia noto da tempo, posto che il ritardo nell'agire potrebbe addirittura aggravare la situazione. Ed è questa stessa urgenza a motivare l'esonero dalla comunicazione dell'avvio del procedimento.

La competenza
Nel caso sottoposto al Tar Toscana, alcuni proprietari di terreni confinanti con una strada pubblica hanno impugnato la diffida del comandante della Polizia municipale a eseguire accertamenti e la eventuale messa in sicurezza della ripa e della scarpata a seguito della caduta di pietre. Hanno eccepito l'incompetenza dirigenziale in quanto, trattandosi di provvedimento contingibile e urgente, lo stesso avrebbe dovuto essere adottato dal sindaco. Con la sentenza n. 920 la censura viene dichiarata fondata, posto che la finalità dell'ordinanza è quella di prevenire pericoli per la pubblica incolumità e quindi si inquadra quindi nei poteri extra-ordinem che il Tuel intesta al sindaco quale Ufficiale di Governo. Il comune aveva sostenuto che mancavano i presupposti dell'urgenza, ma a detta dei giudici tale osservazione non incide sulla qualificazione dell'atto quanto sulla sua legittimità, in assenza di altre alternative indicazioni sulla natura e il fondamento legale del potere esercitato. Nemmeno regge la giustificazione secondo cui non si tratterebbe di atto avente natura provvedimentale ma di mero atto preparatorio e prodromico a un successivo ed eventuale intervento sindacale. Argomento ritenuto non convincente atteso che da un lato l'atto richiama l'articolo 650 del codice penale e contiene un ordine imperativo; dall'altro qualsiasi atto che imponga ordini anche solo ai fini della esecuzione di accertamenti ha natura ablatoria incidendo in via immediata e diretta su posizioni protette.

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