Fisco e contabilità

Imposta di soggiorno, niente peculato all'albergatore a partire dai mancati versamenti «dopo» il Dl Rilancio

Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Dl resta applicabile la precedente disciplina

di Andrea Alberto Moramarco

I gestori delle strutture ricettizie rispondono in via amministrativa del mancato versamento della tassa di soggiorno soltanto a partire dall'entrata in vigore del Dl Rilancio (Decreto legge 34/2020) che all'articolo 180 ha attribuito all'albergatore la qualifica di responsabile della tassa di soggiorno, privandolo della qualifica soggettiva richiesta dal reato di peculato, ovvero di incaricato di pubblico servizio. Al reato previsto dall'articolo 314 del codice penale restano assoggettati tutti gli omessi versamenti della tassa di soggiorno commessi fino all'entrata in vigore della novità legislativa, vale a dire fino al 18 maggio 2020. Ad affermarlo in una interessante pronuncia è la Cassazione (sentenza n. 28664/2021) annullando la decisione di merito «per manifesta infondatezza delle coordinate giuridiche» utilizzate dal Tribunale di Torino nell'assolvere dall'accusa di peculato, con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», i gestori di due alberghi di Bardonecchia.

La modifica normativa non incide sui fatti pregressi
Per il giudice di primo grado, in sostanza, il mutamento della qualifica del soggetto incaricato della riscossione e del riversamento dei tributi, accompagnato dalla previsione esplicita di una sanzione amministrativa in caso di omesso versamento, fa propendere per una «valenza retroattiva del nuovo inquadramento normativo». Di conseguenza, la nuova disciplina si estenderebbe anche ai fatti commessi prima della novella legislativa.
Così non è, invece, per la Cassazione, che condivide i dubbi manifestati sul punto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Torino. La Suprema corte analizza la disciplina della tassa di soggiorno e le modifiche apportate dal Dl Rilancio, prendendo atto del fatto che il legislatore ha ribaltato l'approdo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'albergatore doveva considerarsi quale incaricato di pubblico servizio, con conseguente configurabilità del reato di peculato in caso di omesso versamento della tassa di soggiorno. La novella legislativa, infatti, fa venir meno tale qualifica e porta ad escludere la sussistenza del reato.
Tuttavia, i giudici di legittimità sottolineano che tale modifica non è in grado di travolgere i fatti pregressi. Difatti, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia di «modifiche mediate delle norme penali», il Collegio sottolinea come il Dl Rilancio ha comportato una modifica soltanto di un elemento definitorio della norma extrapenale, che non determina di per sé «una modifica rilevante agli effetti penali della fattispecie incriminatrice. In altri termini, chiosa la Cassazione, l'articolo 180 non ha modificato la fattispecie astratta di peculato, ma ha solo fatto venir meno "in concreto" la qualifica pubblicistica del gestore, non alterando la definizione di incaricato di pubblico servizio. Pertanto, per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, resta applicabile la precedente disciplina.

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