Appalti

Caro-materiali, bandi con revisione prezzi obbligatoria fino al 31 dicembre 2023

In Gazzetta il decreto Ristori: «franchigia» sui prezzi ridotta al 5% e compensazioni alle imprese fino all'80% degli aumenti oltre questa soglia

di Mauro Salerno

Bandi con clausola di revisione dei prezzi obbligatoria da oggi e fino al 31 dicembre 2023. È questa la soluzione che, dopo giorni di limature al testo, il governo alla fine ha messo nero su bianco nel decreto Ristori (Dl n. 4/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 21 del 27 gennaio 2022). Le misure dedicate al problema della fiammata dei prezzi dei materiali edili, che mette a rischio un'efficace produzione nei cantieri del Pnrr, si trovano all'articolo 29 del decreto, carico di novità per stazioni e appaltanti e imprese.

Bandi con revisione prezzi dall'entrata in vigore del decreto
La prima novità è che a partire dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato sulla Gazzetta del 27 gennaio e dunque già pienamente operativo, torna l'istituto della revisione prezzi - obbligatoria - nei cantieri delle opere pubbliche. Dunque, i costi fissati nel contratto di appalto firmato dopo l'aggiudicazione potranno essere rivisti a determinate condizioni. Un passaggio che ora è previsto, come facoltà da inserire nei documenti di gara oppure nel caso delle varianti, ma comunque con paletti molto più penalizzanti per le imprese di quelli previsti dal meccanismo introdotto con il nuovo Dl ristori. L'obbligo di prevedere un meccanismo di adeguamento dei prezzi di appalto si applicherà da subito, a tutti i bandi di gara pubblicati da oggi (anzi da ieri visto che il decreto entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gu) , inclusi gli appalti per i quali non sia stato pubblicato un bando, ma debbano ancora essere spedite le lettere di invito.

Compensazioni fino all'80%, franchigia ridotta al 5%
Nel merito, le novità di maggior rilievo riguardano l'alleggerimento delle condizioni necessarie per compensare le imprese adeguando in corsa i costi degli appalti. Come aveva anticipato lo stesso ministro Giovannini, la mossa è quella di dimezzare dal 10% al 5% la «franchigia» sulla variazione (in aumento o in diminuzione) del costo dei materiali a carico delle imprese. «La compensazione - stabilisce infatti il decreto - è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto», nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Altra novità è l'aumento della quota di extra-costi, riconosciuti alle imprese. La compensazione, inoltre, coprirà fino all'80% dell'eccedenza di costo accertata oltre la quota assorbita dalla franchigia. Dunque, in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l'80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti.

Entro il 28 marzo il nuovo metodo di rilevazione dei prezzi
Tutto il meccanismo ruoterà introno a due provvedimenti chiave affidati all'Istat e al dicastero di Porta Pia. Il primo passaggio toccherà all'Istituto di statistica, chiamato a mettere a punto un nuovo meccanismo di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali edili, dopo le contestazioni delle imprese sul metodo seguito finora, che hanno condotto fino a un ricorso al Tar per bocciare l'ultimo decreto Mims adottato sulla base dei calcoli effattuati da Camere di commercio Provveditorati e Istat . La nuova metodologia di rilevazione dei prezzi dovrà essere pronta entro 90 giorni, dunque entro il prossimo 28 marzo. Toccherà poi al Mims adottare, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, determinare le variazioni effettivamente subite (nel semestre) dai singoli materiali da costruzione più significativi, sulla base delle rilevazioni effettuate da Istat.

Richieste entro 60 giorni dai decreti del Mims
Il decreto stabilisce anche i passaggi da seguire per ottenere il riconoscimento degli extra-costi in cantiere. «A pena di decadenza - si legge nel decreto - l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreti Mims con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. A questo punto, «il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma».

Qui si aprono poi due strade. «Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa aduna variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto - specifica il provvedimento -, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza». Nel caso in cui invece « sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto» «per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza». Altra precisazione è che «sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta».

Fondi (non solo) nel quadro economico e dai ribassi d'asta
Per le compensazioni «si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa». Possono essere usate anche le somme derivanti da ribassi d'asta, «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata».

Risorse aggiuntive nel Fondo per la continuazione delle opere
In caso di mancanza di risorse nel quadro economico, per compensare l'aumento di costo delle lavorazioni in cantiere - fino al 31 dicembre 2026 e solo per le opere finanziate dal Pnrr e dal piano complementare - il governo mette in campo il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inaugurato dal primo decreto Semplificazioni (Dl 76/2020). Il fondo, stabilisce il decreto, verrà alimentato anche con eventuali revoche di finanziamenti concessi a investimenti non realizzati. Inoltre, proprio per dare benzina alle compensazioni, la dotazione dello stesso fondo è comunque aumentata di 40 milioni già per quest'anno (2022) e poi di 3o milioni all'anno per il 2023 e il 2024.

Linee guida prezzari regionali entro il 30 aprile
Il governo batte anche un colpo sulla delicata questione dei prezzari regionali, spesso obsoleti e/o aggiornati con ritardo rispetto alle fluttuazioni del mercato. Un problema scoppiato in tutta la sua evidenza con la fiammata del costo dei materiali ancora in corso. L'idea, messa nera su bianco nel decreto, è quella di affidare a un decreto Mims da adottare entro il 30 aprile, il compito di definire «apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari». Le linee guida dovranno essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'Istat e avere l'ok in Conferenza Stato-Regioni.

Accesso al fondo per la compensazione prezzi
Nel provvedimento trova spazio anche un'altra precisazione relativa alle modalità di accesso al Fondo per la compensazione prezzi dedicata al caro-materiali (art. 1-septies del Dl 73/2021). Qui si stabilisce che «i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione
consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

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