Personale

Aran, rebus congedo parentale all'80% nel pubblico impiego

L'Agenzia rinvia la questione interpretativa al Dipartimento della Funzione Pubblica

di Consuelo Ziggiotto

Ancora nessuna certezza sull'estensione al pubblico impiego di un mese di congedo parentale retribuito all'80% se goduto entro i 6 anni di vita del figlio in via alternativa tra i genitori. Il trattamento economico di miglior favore è stato introdotto nel Testo unico della maternità e paternità dalla legge di bilancio con la modifica dell'articolo 34 del Dlgs 151/2001.

L'Aran, interrogata da un ente, in un parere, rinvia al Dipartimento della Funzione Pubblica la questione interpretativa in quanto istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge.

Le difficoltà interpretative nascono dal nuovo articolo 34 del Dlgs 151/2001 che introduce un trattamento economico di miglior favore per uno dei tre mesi non trasferibili di congedo parentale dei genitori, che ove goduto alternativamente, entro i 6 anni di vita del figlio, è retribuito all'80% invece che al 30%.

L'inverno demografico cerca la primavera in un trattamento economico incentivante e nella parità di genere realizzata nell'agosto scorso dalle modifiche apportate al Dlgs 151/2001 dal family act (Dlgs 105/2022).

Sono nove i mesi di congedo parentale retribuiti con un'indennità pari al 30%. Di questi nove mesi, tre non sono trasferibili per ciascun genitore e altri 3 sono alternativi. Dei tre mesi non trasferibili, uno è retribuito con un'indennità elevata all'80% se goduto entro i 6 anni di vita del figlio e in via alternativa tra i genitori.

L'impatto che la novella introdotta dalla legge di bilancio ha sul pubblico impiego potrebbe lasciar intendere che il beneficio sia aggiuntivo rispetto alle disposizioni contrattuali che si ripetono in ugual modo nei comparti pubblici e che prevedono per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, che i primi trenta giorni di congedo parentale siano retribuiti per intero.

La possibile interpretazione nasce dalla formulazione dei due diversi disposti: quello contrattuale specifica che ad essere retribuito per intero sia il primo mese di congedo parentale, mentre il Testo unico parla di un mese di congedo parentale, dei tre non trasferibili.

La corretta interpretazione chiede una risposta da parte della Funzione Pubblica che dovrà chiarire se il beneficio introdotto dalla legge di bilancio, vale a dire un mese di congedo parentale retribuito all'80%, sia invece interamente assorbito dalla disposizione contrattuale di miglior favore.

Dove si intenda assorbita, rimane da chiarire se il primo mese retribuito per intero sia ora ancorato ai 6 anni del figlio oppure se il maggior beneficio possa ancora rimanere ancorato al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio come confermato dall'Aran in un parere reso al comparto sanità (CSAN105) ma prima della modifica della norma di legge come da ultimo modificata.

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