Urbanistica

Condono, documenti da esibire anche se è in corso la trasformazione da cartaceo a digitale

Accesso agli atti: il Tar Lazio boccia la difesa del Comune di Roma che per questo motivo aveva consegnato al richiedente solo una parte delle informazioni

di Davide Madeddu

Non si possono negare i documenti e gli atti amministrativi quando il richiedente è portatore di interesse e l'oggetto della richiesta è relativo a un procedimento in corso. È quanto emerge dalla sentenza (n. 5086/2022 ) pronunciata dalla sezione Seconda quater del Tar del Lazio relativa a una controversia tra un'azienda titolare di una concessione balneare e Roma capitale.

Tutto inizia quando l'azienda presenza istanza di condono edilizio per un abuso in ampliamento di 15,21 mq. La richiesta di accesso agli atti «al fine di accertare ulteriore pendenza nel procedimento di condono» viene presentata nel 2021 (già nel 2018 l'amministrazione aveva rigettato una domanda di condono, secondo quanto sostenuto dall'azienda, per «abuso di altra natura»). Sul silenzio-rigetto formatosi in merito all'istanza viene presentato ricorso al Tar.

Nella ricostruzione i giudici evidenziano che «nelle more del giudizio, l'amministrazione ha esibito solo parzialmente la documentazione afferente la domanda di condono, sostenendo che, per la restante parte, è ancora in corso il processo di digitalizzazione degli atti, affidato ad un terzo». Per i magistrati «tale circostanza, in quanto inerente alla organizzazione della Pa, non può in alcun modo essere opposta a chi sia titolare di un interesse personale, diretto, concreto e attuale alla ostensione degli atti, se del caso in forma cartacea».

Per i giudici la «posizione va riconosciuta alla ricorrente, benché il rigetto della domanda di condono risalga al 2018, se non altro per verificare se tale rigetto afferisca effettivamente alla domanda di condono a suo tempo proposta». Risultato: Roma Capitale deve «esibire l'intera documentazione (salvo quanto finora già esibito) relativa alla domanda di condono, di cui all'istanza della ricorrente, anche in forma cartacea, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza».

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