Fisco e contabilità

Avanzo vincolato da Fondone: le regole per non sbagliare

Per il secondo anno la certificazione Covid regola le quote vincolate del risultato di amministrazione

di Alessandro Festa ed Elena Masini

Per il secondo anno consecutivo la certificazione Covid regola la determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione. Nonostante la scadenza sia fissata per legge al 31 maggio, i numerosi enti che già ora stanno chiudendo i conti 2021 sanno che per farlo hanno bisogno di anticipare la compilazione della certificazione del fondo funzioni fondamentali e degli altri ristori di entrata e di spesa, secondo modalità e criteri approvati con il Dm 28 ottobre 2021 n. 273932. Solo in questo modo sarà possibile quantificare le eventuali risorse non utilizzate da esporre nell'avanzo. Il percorso, tuttavia, presenta numerosi ostacoli e le difficoltà già incontrate lo scorso anno sono acuite dal fatto che ora si devono gestire anche le code del 2020. Vediamo insieme le principali criticità di questa operazione e come risolverle.

Dati non definitivi
Una prima criticità è data dalla mancanza dei dati definitivi delle entrate che nella certificazione Covid vengono esposte in base ai versamenti F24 o dalle comunicazioni Aci (imu, addizionale comunale all'Irpef, Ipt, Rca). Quelli anticipati da RgS sono provvisori e occorrerà attendere ancora perché si possa disporre dei dati riferiti a tutto il 28 febbraio. Chi non fosse in grado di attendere tali informazioni per la chiusura del rendiconto, dovrà tenere presente che l'avanzo determinato ora sarà verosimilmente diverso da quello risulterà a seguito dell'invio della certificazione. Questa situazione è la replica di quanto accaduto già lo scorso anno. Manca ad oggi la proroga della non felice disposizione (articolo 15-bis del Dl 77/2021) che consentiva al responsabile finanziario di rettificare i prospetti del rendiconto. Soluzione che, tra l'altro, non incontra il favore della Corte dei conti. Anche per questo, chi si dovesse trovare in tale situazione, sa che potrà recuperare la differenza sull'avanzo vincolato in sede di rendiconto 2022 (si veda in proposito NT+ Enti locali & edilizia del 3 giugno 2021https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/fondone-e-rideterminazione-avanzi-tutte-possibili-soluzioni-AERhDVN).

Somme da non certificare
Occorre poi prestare molta attenzione a non inserire tra le maggiori spese Covid certificazione gli impegni esigibili sul 2021 che sono finanziati dal Fpv costituito in occasione del riaccertamento ordinario 2020 e già inserito nella certificazione dello scorso. Allo stesso modo non si dovranno certificare gli impegni di spesa relativi ai contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2020 ma riferiti al 2021, se già inclusi nel modello Covid-19 valido per l'esercizio 2020.

La gestione dei residui
In base alle FAQ 44 e 45 recentemente pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 4 marzo) in certificazione dovranno essere evidenziati, nella colonna delle minori spese Covid, anche i risparmi di spesa derivanti da economie su impegni 2020 già certificati, su impegni finanziati dal fpv di spesa, sui contratti di servizio continuativi 2021. Inoltre, cosa ancora più difficile, saranno da registrare come minori spese Covid 2021 tutte quelle economie su impegni 2020 che erano già stati considerati per certificare i risparmi nel 2020, risparmi che ora risultano maggiori per effetto delle variazioni intervenute.

Ristori di entrata e di spesa non accertati
È accaduto che nel 2020 alcuni ristori specifici di spesa e di entrata non fossero stati accertati contabilmente, perché la comunicazione è avvenuta con estremo in ritardo, anche oltre la data di chiusura del riaccertamento. Tali ristori, tuttavia, sono stati considerati nel saldo della certificazione per cui il riallineamento contabile è avvenuto riducendo lo stock di avanzo vincolato 2020 per evitare una indebita riduzione di avanzo libero. Quand'anche nel 2020 la certificazione abbia chiuso con un saldo negativo di gran lunga superiore alle risorse assegnate, riteniamo doveroso che gli enti quantifichino questi importi e li inseriscano tra i fondi vincolati assegnati nel 2021, così da recuperare le somme non considerate lo scorso anno ed essere allineati con i dati di RgS, in vista di un possibile conguaglio finale nel 2023. Nel caso in cui, invece, nel 2020 non sia stato ridotto l'avanzo vincolato per questo motivo, non ci saranno correttivi da apportare nel rendiconto 2021. Per il rendiconto 2021 la Ragioneria generale dello Stato ha suggerito di rendere coerenti i dati della quota vincolata del risultato di amministrazione e la certificazione, così da evitare questi problemi.

Contratti di servizio continuativo 2022
Chi intende finanziare nel 2022 la quota dei contratti di servizio continuativi impegnati sul 2021 per le maggiori spese Covid, dovrà avere cura di verificare che la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021 sia capiente. Anche nel caso in cui si fossero utilizzate tutte le risorse disponibili, si dovrà accertare un risultato di amministrazione vincolato per fondi Covid almeno pari ai contratti continuativi. Tale verifica diventa ancor più rilevante nel caso in cui l'ente avesse già previsto in bilancio l'applicazione dell'avanzo presunto a copertura dei tali contratti continuativi imputati sull'esercizio 2022.

Utilizzo di fondi Covid senza applicazione di avanzo
Non sempre gli avanzi Covid del 2020 sono stati applicati integralmente al bilancio di previsione 2021, sebbene tale soluzione fosse quella più indicata. Le logiche sottotese dal modello Covid-19 consentono di rendicontare maggiori spese Covid anche se provvisoriamente finanziate da risorse di bilancio. Questo implica che, a livello di competenza, le spese Covid non coperte dall'avanzo applicato non possano essere indicate nelle colonne relative agli impegni ed ai fondi pluriennali della gestione di competenza (colonne d) ed e)) del prospetto a.2, in quanto determinerebbero un saldo negativo del vincolo, e sarebbero causa di un successivo scarto dei flussi in occasione dei controlli posti essere da Bdap. Per ovviare a tale problema, le maggiori spese che di fatto riducono l'avanzo vincolato al 1° gennaio 2021 potranno essere indicate nella colonna f) con il segno positivo.

P erdita figurativa Tari 2020 non utilizzata
Gli enti che nel 2020 non hanno utilizzato le risorse del fondone relative alla perdita figurativa della Tari e che, sulla base delle indicazioni fornite da RgS con le Faq nn. 5 e 11 di RgS, hanno vincolato le somme in avanzo, non sono tenuti a certificare al ministero il relativo utilizzo, dato già per acquisito con la certificazione 2020. Pertanto, il vincolo sotteso dovrà essere oggetto di rendicontazione esclusivamente contabile nell'ambito del prospetto a.2, tenendo separati gli importi dalle risorse del Fondone.

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