I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Produzione di energia elettrica a canone fisso

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone unico patrimoniale nella misura di 800 euro deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale. Questa è la conclusione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 9759/2022.

Il Consiglio di Stato, nella controversia che ha portato all'emanazione della sentenza, ha scrutinato l'applicabilità delle disposizioni del comma 831 dell'articolo 1 della legge 160/2019 anche agli impianti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione).

La norma sopra richiamata stabilisce l'applicazione di un canone forfettario, calcolato in base al numero delle utenze alla data del 31/12 dell'anno precedente per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Il canone, dovuto nella misura minima di 800 euro, è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

In proposito, la norma contenuta nell'articolo 5, comma 14-quinquies, del Dl 146/2021, ha fornito una interpretazione autentica della disposizione appena sopra citata, stabilendo che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Il ministero dell'Economia e delle finanze, con la risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022, ha ritenuto che la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione. Conseguentemente, il canone forfettario di 800 euro è applicabile anche alle occupazioni poste in essere dai produttori di energia elettrica. É quindi strumentale rispetto alla distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi del citato comma 831, l'attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento. L'attività d'impresa svolta dalle società di produzione d'energia costituisce, così, «una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui: - in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà); - tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività). L'attività svolta dalle aziende di produzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell'energia elettrica».

Per il Consiglio di Stato quindi la norma del comma 831 è pienamente applicabile anche alle occupazioni poste in essere dai soggetti produttori di energia elettrica, tenuto anche conto della norma interpretativa contenuta nel Dl 146/2021.

(*) Vice presidente Anutel

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- Padova, 5/12/2022: L'attuazione del Pnrr e i riflessi sulle attività dell'ente locale (9,30-13,30)

- Rimini, 16/01/2023: La disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e del canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) a due anni dalla loro introduzione nel sistema delle entrate locali (9,00-14,00)

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- 5/12/2022: La corretta gestione del bilancio per gli uffici non finanziari (9,30-11,30)

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- 5/12/2022: Momento formativo che introduce alle modifiche di maggior rilievo (sul rup) del nuovo codice con confronto con le attuali disposizioni e indicazioni anac (piano anticorruzione) (15,00-17,00)

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Programmazione, performance e risk management negli enti locali
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Corso FAD 2023: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
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