Fisco e contabilità

Per le società scorporate niente diritto al discarico e obblighi di versamento al Comune

È questa la conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66/2022

di Pasquale Mirto e Cristina Carpenedo

I concessionari scorporati non sono agenti della riscossione, e per tale motivo le disposizioni che hanno prorogato la presentazione agli enti impositori delle comunicazioni di inesigibilità non sono loro applicabili. È questa la conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66/2022, con la quale si conferma quanto già statuito nella precedente sentenza n. 51/2019.

La vicenda ha origine nella trasformazione esattoriale che ha visto la nascita di Riscossione Spa, poi divenuto Equitalia Spa, frutto di una complessa operazione dalla quale sono nate le società private iscritti all'albo che non hanno aderito all'acquisizione, a favore dell'alternativa opzione di scorporo del ramo d'azienda. Al centro della vicenda la gestione dei residui non riscossi ereditati dal sistema esattoriale. In particolare, si stabilì per le scorporate l'obbligo di presentazione delle comunicazioni entro il 30 giugno 2006 per ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 (con differimento al 30 settembre 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2003, in caso di adesione alla sanatoria della Legge 311/2004) e creando invece il cosiddetto meccanismo a scalare per i ruoli affidato all'agente nazionale della riscossione, che tuttora impedisce la presentazione delle inesigibilità agli enti impositori e il conseguente controllo, a favore di stralci e sanatorie volte a favorire la pulizia del cosiddetto magazzino Equitalia.

E in realtà, in tema di (continue) proroghe del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (che hanno ormai superato i 40 anni), la Corte costituzionale si era già espressa in modo netto con la citata sentenza n. 51/2019, chiarendo che le vicende dei residui non riscossi e delle conseguenti inesigibilità restavano distinte senza alcuna possibilità di estendere il meccanismo a scalare a favore dei residui degli scorporati. Ma il legislatore, con l'articolo 1, comma 815, della legge 160/2019, ha cercato di neutralizzarne gli effetti della sentenza, precisando che quando ci si riferisce all'agente della riscossione ci si riferisce anche alle società scorporate. Tale disposizione, definita dalla Corte come avente natura innovativa, ma con efficacia retroattiva, ha determinato un'automatica estensione delle proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, con il meccanismo dello "scalare inverso" (ovvero, partendo dai ruoli più recenti), anche con riferimento alle società scorporate, inclusa la previsione di esonero da qualsiasi controllo delle quote di valore inferiore o pari a 300 euro.

La sentenza n. 66/2022 ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, nella parte in cui, per effetto dell'equiparazione effettuata dall'articolo 1, comma 815, della legge 160/2019, queste sono state applicate anche alle società scorporate. Il primo effetto della sentenza è quello di confermare quanto già sostenuto nella circolare ministeriale n. 12/2006, in merito ai termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruolo fino a giugno 2003 (o settembre 2003), per i quali restano applicabili gli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999, che prevedono l'invio della comunicazione entro il terzo anno successivo a quello della consegna del ruolo. Si conferma, dunque, che in tal caso la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità costituisce causa di perdita del diritto al discarico, e questo comporta anche l'obbligo di riversamento al Comune di una parte dell'importo della cartella, oltre che delle spese.

Si ricorda che, a seguito dello scorporo: a) i ruoli erariali passarono a Riscossione spa; b) i ruoli comunali, per i debitori residenti o con sede legale nell'originario ambito territoriale, vennero trasferiti alla nuova società nata con lo scorporo; c) i ruoli comunali per debitori residenti o con sede legale fuori dall'ambito territoriale di riferimento, passarono in capo a Riscossione spa. Quindi, se si accede ad un'interpretazione soggettiva, che valorizza il distinguo tra agente della riscossione e società scorporata, questi ruoli non possono essere oggetto di stralcio. Se si valorizza, invece, un approccio oggettivo, ovvero il fatto che pur sempre di ruoli si tratta, questi potevano accedere allo stralcio.

I problemi da risolvere sono ancora quindi tanti, sebbene le società scorporate ora rischiano di essere chiamate a pagare un conto molto salato.

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