Urbanistica

Permessi in sanatoria, 36 mesi per richiedere il rimborso dell'oblazione versata in più

Tar Lazio: il conto alla rovescia per la prescrizione scatta dal rilascio dell'attestazione da parte del Comune

di Davide Madeddu

Nell'ambito del procedimento relativo a una concessione edilizia in sanatoria con oblazione, la prescrizione per il rimborso delle somme eccedenti è di 36 mesi dal rilascio dell'attestazione da parte del Comune. È quanto emerge da una sentenza del Tar del Lazio (la numero 3513/2022) sul ricorso presentato da due persone contro l'Agenzia delle Entrate (già intendenza di finanza). I due ricorrenti avevano impugnato i provvedimenti con cui l'Agenzia «aveva negato il rimborso delle somme da loro versate in eccedenza a titolo di oblazione, in relazione alla domanda di rilascio di titolo in sanatoria da loro presentata in data 6.2.1995».

Nel ricorso, con cui hanno l'annullamento degli atti impugnati, hanno anche argomentato adducendo una violazione relativa all'errato calcolo del termine prescrizionale per il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione; eccesso di potere sotto vari profili.

L'Agenzia delle Entrate ha eccepito «il difetto di legittimazione attiva, e comunque la prescrizione del diritto» e in subordine «il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario». Per i giudici le eccezioni erano infondate perché «ai sensi dell'art. 35 co. 16 l. n. 47/85, nonché dell'art. 133 co. 1 lett. f) c.p.a, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia in esame». I giudici poi sottolineano che «nelle ipotesi – quale quella in esame – in cui la domanda di rilascio del titolo in sanatoria sia stata accolta, l'eventuale istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza a titolo di oblazione va proposta innanzi al g.a, titolare di giurisdizione esclusiva sul punto».

Non solo. I magistrati amministrativi hanno anche sottolineato che «qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente». E, in questo caso, come si legge nel dispositivo «soggetto passivamente legittimato in merito all'istanza di rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione è l'Agenzia delle Entrate (già Intendenza di Finanza), sicché del tutto ritualmente i ricorrenti hanno evocato quest'ultima nel presente giudizio».

Due passaggi riguardano poi la prescrizione e la portata. «La determinazione dell'importo definitivo dell'oblazione spetta al Comune, sulla base degli accertamenti svolti in ordine alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria scrivon i giudici -. È solo da tale accertamento che può emergere, dunque, o la necessità di un conguaglio sulla somma dovuta a titolo di oblazione (rispetto a quella "autodeterminata" dal privato richiedente il condono), ovvero il rimborso di una parte della somma versata, in quanto eccedente». E «poiché il potere accertativo è attribuito dalla legge al Comune, fermo il termine di trentasei mesi previsto per la prescrizione (che ha sicuramente natura eccezionale rispetto al generale regime della prescrizione) - scrivono ancora i giudici -, il Collegio ritiene che il momento iniziale di decorrenza della stessa debba essere individuato non nella data di presentazione dell'istanza di condono (come erroneamente sostenuto dall'Amministrazione resistente), ma nella data di rilascio del certificato di cui all'art. 35, ultimo comma della Legge n. 47/1985, con l'attestazione del Comune in ordine alla sussistenza di un credito nei confronti dell'Erario, per il diritto al rimborso della parte dell'oblazione versata in eccedenza, in quanto, in tal caso, "il privato non risulta essere titolare di un diritto di credito fintanto che l'amministrazione non procede ai necessari accertamenti, attestandogliene il risultato, come da previsione di legge"».

Quanto al caso specifico, poiché la documentazione «attestante l'ammontare dell'oblazione dovuta per l'autorizzazione in sanatoria» è datata «17.1.2014», «è solo a far data da tale momento che può dirsi decorrere il termine prescrizionale». Risultato: « nessuna prescrizione può ritenersi utilmente maturata». Ricorso accolto

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