I temi di NT+L'ufficio del personale

Straining, graduatorie, progressioni verticali e ufficio procedimenti disciplinari

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Definizione di straining
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 18 novembre 2022 n. 10164 ha fornito la seguente definizione dello straining per distinguerlo dal mobbing: «Lo straining indica una situazione di stress forzato subita sul posto di lavoro, in cui la vittima (il lavoratore) è destinatario di almeno un'azione ostile e stressante, i cui effetti negativi si protraggono nel tempo. A differenza del mobbing che richiede la continuità delle azioni vessatorie, perché possa configurarsi lo straining è sufficiente anche una sola azione, purché i suoi effetti siano duraturi (come avviene nei casi di demansionamento e/o di trasferimento). Pertanto, si tratta di un tipo di stress superiore rispetto a quello connaturato alla natura stessa del lavoro e alle normali interazioni organizzative, che può essere qualificato come una condizione psicologica a metà strada tra il mobbing ed il semplice stress occupazionale. Tale condotta del datore di lavoro, laddove rilevata, integrando comportanti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro, può generare un danno ingiusto che va adeguatamente risarcito».

La modifica dei criteri di scelta della graduatoria non può operare retroattivamente
Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 10 novembre 2022 n. 9863 ha stabilito che la modifica dei criteri per la scelta degli enti cui richiedere graduatorie di concorso per la loro utilizzazione non può essere applicata alle procedure già avviate con le precedenti scelte, nel senso che non è consentita la variazione retroattiva del criterio di scelta della graduatoria di altri enti cui attingere per le assunzioni.
Sulla base delle previsioni regolamentari, il fatto di aver ricevuto la graduatoria da un altro ente, conforme ai criteri di scelta (quale la "vicinanza" territoriale), costituisce, già di per sé, manifestazione di volontà del suo utilizzo e può ritenersi che l'assenso e l'accordo possano intervenire anche in un momento successivo. Quanto sopra vale a sostenere le ragioni degli idonei collocati nella graduatoria acquisita affinché si proceda al suo scorrimento e connota di illegittimità la revoca degli atti unitamente alla revoca dei criteri, per lasciare spazio a quelli nuovi definiti.

Selezioni per progressioni verticali
Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza del 10 novembre 2022, n. 9845, che ha riguardato una selezione per progressione verticale (da Agente di polizia municipale, categoria "C" a Specialista di vigilanza, categoria "D"), ha confermato i seguenti principi:
• la commissione esaminatrice non può introdurre criteri di valutazione dei titoli che non siano previsti dal bando o dalla stessa predeterminati rispetto alle operazioni valutative; così, nella fattispecie, l'applicazione di un divisore per rendere "conforme" l'applicazione del meccanismo previsto dal contratto decentrato integrativo per la progressione orizzontale al punteggio massimo previsto (per i titoli) dall'avviso di selezione, introduce un elemento estraneo, non consentito e fuorviante;
• la predeterminazione dei criteri di valutazione, sia dei titoli che delle prove, è elemento essenziale affinché risulti legittimo l'apprezzamento mediante il solo voto numerico; diversamente è necessaria un'adeguata motivazione;
• la mancata estrazione a sorte dei quesiti da porre ai candidati durante i colloqui inficia la procedura, ne determina l'illegittimità, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della commissione.

Costituzione e funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari
L'articolo 55-bis, comma2, del Dlgs 165/2001, ha previsto che «ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità». Ciò posto, la norma non ha posto ulteriori vincoli alle amministrazioni, non avendo dettato prescrizioni in merito alla composizione collegiale o personale dell'ufficio, né fissati requisiti per i soggetti chiamati a comporre l'ufficio medesimo. Di conseguenza, il singolo ente può individuare l'ufficio per i procedimenti disciplinari anche in un organo dotato di altri poteri, che, nella scala gerarchica dell'ente, lo rendono sovraordinato rispetto ai dipendenti nei confronti dei quali viene esercitato il potere disciplinare, purché sia garantita la distinzione fra l'Upd e la struttura, intesa come singolo ufficio o unità operativa, nella quale l'incolpato opera. È quanto indicato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 15 novembre 2022 n. 33619.